Contratto di lavoro a chiamata: la normativa aggiornata

Contratto di lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro a chiamata (o contratto di lavoro intermittente o job on call) è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che prevede prestazioni lavorative discontinue. Questo vuol dire che le obbligazioni delle parti sorgono solamente nel caso di chiamata. In pratica un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa.

Applicazione del contratto di lavoro a chiamata

È prevista la possibilità di concordare la disponibilità del lavoratore a fronte della quale viene riconosciuta allo stesso una specifica indennità, a prescindere dalla effettiva prestazione lavorativa. L’indennità di disponibilità deve essere pari al 20% della retribuzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale. 

Il contratto a chiamata è ammesso per le prestazioni discontinue e intermittenti individuate dal Ccnl, ovvero da quelle individuate dal D.M. 23 ottobre 2004. 

Si potrà stipulare il contratto con chi ha più di 55 anni e con chi ne ha meno di 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni). Una volta raggiunta l'età, l'azienda può trasformare il contratto in una delle altre ipotesi previste dalla legge. La violazione di questa norma determina la trasformazione automatica del rapporto a tempo pieno e indeterminato. 

Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato anche a tempo determinato.

Inapplicabilità del contratto di lavoro a chiamata

È vietato il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi:

  • la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Elementi del contratto

Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato per iscritto e deve contenere:

  • durata e ipotesi che consentono la stipula del contratto;
  • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e, se prevista, indennità di disponibilità;
  • indicazione di forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione, nonché modalità di rilevazione della stessa;
  • tempi e modalità di corresponsione della retribuzione e dell’indennità;
  • eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione alla tipologia di attività dedotta in contratto.

Chiamata al lavoro

Al fine di contenere il rischio che lo strumento del contratto di lavoro a chiamata possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro, è previsto l’obbligo di effettuare, in occasione di ogni chiamata del lavoratore, una comunicazione amministrativa preventiva tramite sms, fax o PEC alla Direzione Territoriale del Lavoro. L'adempimento può essere fatto anche nella stessa giornata di avvio del rapporto, purché prima che inizi la prestazione. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro è prevista una multa che può arrivare anche a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. La prima chiamata ossia quella dell’avvio del contratto a chiamata deve essere fatta ai Centri per l’impiego.

Indennità di disponibilità

Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. Sull’indennità di disponibilità sono versati i contributi per il loro effettivo ammontare. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. 

L’indennità di disponibilità spetta sempre anche nei casi di lavori intermittenti per periodi predeterminati nell’arco di una settimana, mese o anno.

Indisponibilità del lavoratore

In caso di impossibilità a rispondere alla chiamata, il lavoratore deve giustificare la propria assenza al datore di lavoro. Il rifiuto ingiustificato può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. Per il periodo di non disponibilità non è prevista alcuna indennità. Nel caso in cui il lavoratore non adempia a quanto specificato perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

Trattamento economico

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità.

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