
Nelle operazioni e-commerce ossia quelle qualificabili come prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici come ad esempio l’acquisto via Web di prodotti digitali, l’Iva è dovuta a destinazione. Fanno eccezione le transazioni intracomunitarie business to consumer nelle quali l’imposta è dovuta nel Paese del fornitore comunitario. E’ questo, in sintesi, il principio che si applica alla maggior parte delle operazioni e-commerce. Vediamo, quindi, di conoscere quali operazioni possono essere classificate con la definizione di e-commerce.
Costituiscono servizi e-commerce le seguenti cinque categorie di servizi:
- fornitura di siti Web e hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- fornitura di software e relativo aggiornamento;
- fornitura di e-book e contenuti per il Web, fornitura di immagini e fotografie, fornitura di informazioni e messa a disposizione di base di dati;
- fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o giochi d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici e di intrattenimento;
- fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Il regolamento n. 282 del 15 marzo 2011, dopo aver premesso che i servizi di e-commerce comprendono quelli forniti attraverso Internet e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata ancorché corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire senza tecnologia informatica, chiarisce che si intendono prestazioni di servizi:
- la fornitura di prodotti digitali compresi software e relativi aggiornamenti e modifiche;
- i servizi utili a supportare la presenza di un’azienda sul Web;
- i servizi generati automaticamente da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta ai dati inseriti dal destinatario;
- la concessione a titolo oneroso del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato elettronico online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte forfetarie di servizi Internet, nelle quali la componente delle telecomunicazioni rappresenta un elemento accessorio e subordinato come ad esempio l’accesso a Internet e contestualmente altri elementi quali pagine con contenuto che consentono l’accesso a notizie di attualità, informazioni meteo o turistiche, giochi o dibattiti online, hosting di siti.
L’allegato I al regolamento, infine, fornisce le seguenti specificazioni di servizi elettronici:
- hosting di siti Web e di pagine Web;
- manutenzione automatica di programmi, remota e online;
- amministrazione remota di sistemi;
- conservazione online di dati;
- fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste;
- accesso o download di software di contabilità e antivirus e loro aggiornamenti;
- software necessari a bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
- driver di interfaccia software/hardware;
- installazione automatica online di filtri per siti Web;
- installazione automatica online di firewall;
- accesso o download di temi dell’interfaccia grafica;
- accesso o download di fotografie e immagini;
- e-book e altre pubblicazioni elettroniche;
- abbonamento a giornali o riviste online;
- siti personali e statistiche relative ai siti Web;
- notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche online;
- informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente quali ad esempio dati di tipo giuridico o finanziario o dei mercati azionari ad aggiornamento continuo;
- fornitura di spazio pubblicitario, compresi i banner pubblicitari su una pagina o su un sito Web;
- utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;
- accesso e download di musica su computer e su telefoni cellulari;
- accesso e download di suonerie o altri suoni;
- accesso e download di film;
- download di giochi su computer e telefoni cellulari;
- accesso a giochi online automatici e dipendenti da Intenet nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;
- insegnamento a distanza automatizzato la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo;
- libri di esercizi compilati online dagli studenti e corretti automaticamente senza intervento umano.
Non rientrano tra i servizi di commercio elettronico:
- i servizi di radiodiffusione e di televisione;
- i servizi di telecomunicazione;
- i beni materiali la cui ordinazione avvenga o sia elaborata elettronicamente;
- cd-rom, dischetti e supporti fisici simili;
- materiale stampato, libri, bollettini, giornali o riviste;
- cd e audiocassette;
- dvd e videocassette;
- giochi su cd-rom;
- servizi professionali resi mediante posta elettronica;
- servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito dall’insegnante mediante un collegamento remoto;
- servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza;
- servizi di riparazione di apparecchiatura informatiche;
- servizi di conservazione dati off line;
- servizi pubblicitari su giornali, manifesti o televisione;
- servizi di helpdesk telefonico;
- servizi tradizionali di vendita all’asta;
- servizi di videofonia;
- accesso a Internet e al Web;
- servizi telefonici tramite Internet.
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