
L’art. 66, c. 7 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nel momento in cui si scrive non ancora convertito in legge, ha istituito l’ALAS una nuova indennità per i lavoratori dello spettacolo che hanno perduto involontariamente la propria occupazione. L’indennità sarà erogata dall’INPS e si rivolgerà, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a taluni lavoratori autonomi.
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Nei giorni scorsi ho affrontato e chiarito la tematica relativa alla disoccupazione del personale ATA 2021. Argomento analogo è esposto in questo articolo dove, nel dettaglio, vado a illustrarti le disposizioni relative all’ALAS che, comunque, possono essere suscettibili di modifiche nel processo di conversione in legge del decreto. È questo un primo passo fondamentale per giungere ad una definitiva riforma della previdenza dello spettacolo che prevede un irrobustimento delle tutele a favore dei lavoratori del settore.
Indennità ALAS
Dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro sarà riconosciuta l’indennità ALAS. L’ALAS, quindi, fa parte dei nuovi ammortizzatori sociali 2022 (e, più in particolare, alla nuova disoccupazione autonomi 2022) e, come vedrai nel seguito di questo testo, è una misura di sostegno molto simile alla NASpI prevista per la generalità dei lavoratori subordinati. Sono tanti, infatti, gli aspetti che accomunano le due prestazioni. Se non sei un lavoratore dello spettacolo l’ALAS non ti spetta. Potrai, comunque, percepire la disoccupazione NASpI 2021.
L’ammortizzatore sociale ALAS erogherà un indennizzo massimo di sei mesi al 75% del reddito medio mensile conseguito dal 1° gennaio dell’anno precedente alla domanda.
Requisiti per accedere alla ALAS
Possono accedere alla ALAS i lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al FPLS (Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) che:
- non abbiano in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;
- abbiano maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- abbiano un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35mila euro.
I requisiti del trattamento pensionistico e del reddito di cittadinanza devono essere mantenuti per tutto il periodo di percezione dell'indennità.
Da precisare, infine, che la prestazione ALAS è incompatibile con altre prestazioni di disoccupazione quali, ad esempio, la NASpI o la Dis-Col. Altro aspetto da evidenziare, che differenzia l’ALAS dalla NASpI, sembrerebbe essere l’impossibilità di richiedere l’anticipo disoccupazione per avviare un’impresa.
Presentazione della domanda di ALAS
L’indennità ALAS è riconosciuta su domanda che il lavoratore deve presentare all’INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Se non viene rispettato questo termine si decade dal diritto di ricevere la prestazione.
Come calcolare l’ALAS
In riferimento alle modalità di calcolo delle indennità di disoccupazione, le disposizioni ALAS richiamano molto la normativa NASpI. L’indennità ALAS è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Ai fini del calcolo del sussidio di disoccupazione, inoltre, devi tenere presente che l’indennità è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Per importi superiori al predetto importo l'indennità è pari al 75% incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
A differenza della NASpI, però, non è previsto il meccanismo del décalage che prevede un abbattimento del 3% al mese a partire dal novantunesimo giorno di fruizione.
Quando è pagata l’ALAS
L'indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
Contribuzione
Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori autonomi dello spettacolo è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2%.
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Commenti
Gregory (non verificato)
08 / 22 / 21
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Info sussidio ALAS
Buongiorno, vi contatto per avere un’informazione sul sussidio ALAS per i lavoratori dello spettacolo, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022. Ho lavorato come redattore televisivo a Roma per quasi 4 anni, nel 2017 e continuativamente nel triennio 2018/2020, fino a fine novembre scorso. Non mi e’ chiaro se devo riprendere il lavoro per poterne usufruire o se ho già i requisiti necessari. Purtroppo a causa del COVID sono fermo da alcuni mesi, anche se spero presto che le cose possano migliorare. Il mio ultimo rapporto di lavoro e’ terminato il 30 novembre e nel biennio 2019/2020 ho contributi continuativi che l’azienda mi ha versato al Fondo Spettacolo. Vi ringrazio molto per il servizio offerto e per la vostra disponibilità, buon pomeriggio…
Gregory
Nicola Santangelo
08 / 25 / 21
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Disoccupazione ALAS per lavoratori dello spettacolo
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, all'articolo 66, c. 7 e ss., la nuova indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo denominata ALAS.
L'indennità è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022. Da quel momento, inoltre, i lavoratori autonomi dello spettacolo corrispondono una aliquota contributiva pari al 2%.
Avendo concluso il rapporto a novembre 2020 ritengo non sarà possibile beneficiare dell'ALAS. Trovo alquanto improbabile, infatti, che l'indennità sia riconosciuta nei casi di disoccupazione involontaria intervenuti prima del 2022.
In ogni caso occorre attendere la circolare INPS che sarà utile a fare luce su diversi aspetti.
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