
Con direttiva UE 2022/89, il meccanismo del reverse charge è stato prorogato fino al 2026. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile.
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Il reverse charge consente al prestatore di non assolvere l’IVA, che resta in capo al cessionario o committente, relativamente a talune operazioni. Più nel dettaglio, il meccanismo si applica a prestazioni nel settore edile, alle cessioni di fabbricati, ai servizi di pulizia, alla manutenzione e installazione relative a edifici e consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche, alla vendita di telefonini, console, tablet, laptop e microprocessori, alle vendite a ipermercati, supermercati e discount alimentari.
La direttiva in commento proroga fino al 31 dicembre 2026 anche il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) contro le frodi IVA.
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