Ravvedimento operoso e sprint: novità sulla riduzione delle sanzioni

Ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso

I contribuenti che commettono errori nei confronti del fisco possono provvedere alla correzione spontanea. In tale ambito risultano particolarmente utili due istituti che permettono al contribuenti di regolarizzare la propria posizione beneficiando di una riduzione delle sanzioni. La legge 190 del 2014, poi, ha apportato modifiche all'istituto del ravvedimento operoso che vale la pena approfondire.

Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, in generale nella misura di un sesto del minimo. L'obiettivo del legislatore è quello di offrire ai contribuenti la possibilità di correggere, spontaneamente, eventuali errori commessi in ambito tributario. Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti e, nello specifico, quando la violazione non è stata già contestata dall'ufficio e notificata al contribuente.
A partire dal 2016 verrà meno la possibilità di procedere alla definizione dei contenuti dell'invito con il pagamento del sesto del minimo delle sanzioni ivi indicate. Gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 non rappresentano causa ostativa al ravvedimento operoso.
Per i pvc consegnati a partire dal 1° gennaio 2016 è abrogata la possibilità di definizione degli accertamenti non preceduti da invito al contraddittorio o da pvc con il pagamento di una sanzione pari al sesto del minimo. Resta, comunque, la possibilità di definizione con il pagamento di un terzo del minimo della sanzione.

Applicazione del ravvedimento operoso

E' possibile applicare il ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente posizioni per le quali non sia intervenuta la notifica di atti a contenuto riscossivo od impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto è possibile intervenire sempre con la regolarizzazione spontanea sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Ad impedire il ricorso al ravvedimento operoso, pertanto, sono:

  • gli avvisi di liquidazione;
  • gli avvisi di accertamento;
  • le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e le comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del DPR 633/1972.

Ravvedimento sprint

Con il DL 6 luglio 2011, n. 98 è stato esteso il cosiddetto ravvedimento sprint a tutte le violazioni ravvedibili indicate nell'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. In questo modo è possibile usufruire, in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi, di una ulteriore riduzione pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo a condizione che la regolarizzazione sia effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni.
La normativa previgente disponeva una sanzione del 30% per il ritardato o omesso versamento dei tributi riconoscendo, al contempo, a tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.
Le nuove disposizioni estendono tale beneficio alla generalità dei versamenti eseguiti entro i quindici giorni dalla scadenza ordinaria.
Esemplificando, la riduzione della sanzione diminuisce all'aumentare dei giorni di ritardo fino ad annullarsi al quindicesimo giorno, quando ritorna pari al 30%.
Inoltre è da precisare che se il versamento è effettuato con ritardo inferiore a 15 giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997.

Il ruolo del ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento raggiunge due obiettivi: concedere al contribuente volenteroso la possibilità di pagare le imposte ancorché rateizzate e maggiorate di sanzioni, seppur in misura ridotta, e di interessi ma in tempi più lunghi; permettere allo Stato la copertura della spesa pubblica attraverso l'incasso, seppure dilazionato, ma programmato e costante.
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