
Una delle domande più ricorrenti da parte di chi è costretto a lasciare il lavoro per andare in pensione ma sente di essere ancora giovane per ritirarsi definitivamente dal mondo del lavoro (senza considerare quelli che, loro malgrado, sono costretti a lavorare per via di un assegno pensionistico spaventosamente basso) è se sia possibile fare coesistere redditi di lavoro dipendente e assegno di pensione. È possibile cumulare lo stipendio da lavoro dipendente con la pensione? In questo articolo faccio chiarezza, anche alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi.
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Il lavoratore dipendente in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che vuole andare in pensione deve presentare domanda all’Inps e ha l’obbligo di richiedere la cessazione del rapporto di lavoro. Tale obbligo, invece, non è previsto per i liberi professionisti, gli imprenditori e i parasubordinati che possono accedere alla pensione senza interrompere l’attività.
Il comma 7 dell’art. 1 del D.Lgs. 503/1992 ha esteso alle pensioni di vecchiaia la previsione (inizialmente efficace solo per le pensioni di anzianità) che richiede la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In base a tale disposizione, il lavoratore dipendente ha l’obbligo di richiedere la cessazione del rapporto di lavoro prima di andare in pensione.
Il Dl 112/2008, tuttavia, ha abolito l’incumulabilità tra l’assegno pensionistico e i redditi di lavoro dipendente o autonomo. Pertanto, il vincolo dell’assenza di un rapporto di lavoro dipendente sussiste esclusivamente al momento dell’accesso alla pensione.
È, quindi, consentito al pensionato di poter riprendere un’attività di lavoro dipendente e percepire lo stipendio unitamente alla pensione.
Diverso è, invece, il caso di un pensionato con Quota 100 che intenda percepire uno stipendio da lavoro dipendente. Infatti, il comma 3 dell’articolo 4 del Dl 4/2019 prevede espressamente l’incumulabilità dei redditi di lavoro (dipendente e autonomo) con la pensione Quota 100 dalla decorrenza fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. È concessa, tuttavia, la cumulabilità con redditi di lavoro autonomo occasionale per un massimo di 5mila euro lordi annui e con i redditi elencati nella circolare Inps 117/2019 tra cui gli emolumenti percepiti dopo la decorrenza della pensione ma riferiti all’attività lavorativa svolta prima dell’accesso a Quota 100.
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