Procedura contabile per l'ammortamento dei beni strumentali

Ammortamento

L’ammortamento dei beni strumentali consiste nella ripartizione del costo di acquisto del bene su più esercizi commerciali, in base alla sua vita utile. In questo modo, si tiene conto del fatto che il bene si deprezza nel tempo e si riduce il suo valore. L’ammortamento, quindi, è una procedura economico-contabile che prevede la ripartizione del costo dei beni strumentali per tanti anni quanto risulta essere la vita utile dei beni stessi attraverso una percentuale che prende nome di coefficiente di ammortamento

L’ammortamento ha due finalità principali:

  • consentire la deduzione fiscale della spesa sostenuta per l’acquisto del bene, nella misura massima stabilita dai coefficienti di ammortamento fissati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
  • rappresentare il costo di utilizzo del bene nel bilancio dell’impresa o del professionista, secondo il criterio della competenza economica.

I beni strumentali, quindi, vengono inseriti in bilancio fra le attività dello stato patrimoniale e, proprio attraverso il processo di ammortamento, confluiscono nel conto economico. Per beni strumentali si intendono tutti quei beni la cui utilità non si esaurisce nell’arco di un solo esercizio come immobili, mobili, computer ma anche licenze per software e avviamento. 

Nel passivo dello stato patrimoniale, invece, è allocato il fondo ammortamento che rappresenta la quota del bene strumentale già ammortizzata. In definitiva, il processo contabile dei cespiti coinvolge tre conti:

  • Immobilizzazione
  • Ammortamento
  • Fondo ammortamento

Per calcolare l’ammortamento dei beni strumentali, occorre conoscere:

  • il costo di acquisto del bene: è il prezzo pagato per l'acquisto del bene, al netto dell’IVA e di eventuali sconti o abbuoni. Il costo di acquisto comprende anche le spese accessorie necessarie per rendere il bene funzionante (come le spese di trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
  • la durata di utilizzo del bene: è il periodo di tempo in cui il bene è impiegato nell’attività dell’impresa. Può essere diversa da quella prevista dalla normativa fiscale, che stabilisce durate standard in base al tipo di bene e al settore di attività. La durata fiscale è quella che determina la quota massima di ammortamento deducibile ogni anno;
  • il coefficiente di ammortamento applicabile: è la percentuale annua che si applica al costo di acquisto del bene per ottenere la quota di ammortamento. Dipende dalla durata fiscale del bene e può essere ridotto alla metà per il primo anno di utilizzo (ammortamento ordinario) oppure calcolato in proporzione ai giorni o ai mesi di utilizzo nell’anno (ammortamento puntuale).

La quota di ammortamento è l’importo che si deduce ogni anno dal costo di acquisto del bene fino al suo completo ammortamento. Si ottiene moltiplicando il costo di acquisto per il coefficiente di ammortamento. 

Si pensi, ad esempio, alla ditta Alfa S.r.l. che nel corso dell’esercizio n acquista mobili e arredi per un valore di euro 10.000. Il processo di ammortamento prevede un coefficiente del 20%. La ditta Alfa S.r.l. si troverà in bilancio i seguenti valori:

AnnoMobili e arrediCoefficienteAmmortamento mobili e arrediFondo ammortamento mobili e arredi
n10.000,0010%1.000,001.000,00
n+110.000,0020%2.000,003.000,00
n+210.000,0020%2.000,005.000,00
n+310.000,0020%2.000,007.000,00
n+410.000,0020%2.000,009.000,00
n+510.000,0020%1.000,0010.000,00

Dal prospetto si nota come il costo di acquisto rimanga invariato nel corso degli anni, la quota di ammortamento risulti essere costante al 20% (ridotta per il primo anno) mentre il fondo ammortamento si incrementi proporzionalmente per la quota di ammortamento annua. Al termine del periodo, nell’esercizio n+5, il cespite sarà interamente ammortizzato. 

L'ammortamento ordinario è calcolato in base alle tabelle ministeriali ed è ridotto alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni (nuovi o usati). Se i beni non sono previsti nella tabella specifica occorre fare riferimento al coefficiente previsto in altra tabella avendo cura di verificare che il bene sia sottoposto allo stesso processo di usura (Cassazione, sent. 5241 del 12 maggio 1995). 

I cespiti destinati alla vendita devono essere riclassificati nell'attivo circolante (Oic 16) e non più assoggettati ad ammortamento. Sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. Per la riclassificassione è previsto che il bene sia vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio, non deve richiedere sostanziali modifiche prima che si possa procedere all'alienazione, la vendita è altamente probabile considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni di mercato ed, infine, che la vendita avvenga nel breve periodo. 

In riferimento all'aspetto fiscale, il TUIR prevede che le quote di ammortamento di immobili, impianti, macchinari e degli altri beni mobili siano deducibili a partire dal periodo d'imposta nel quale il bene è stato utilizzato, in base all'aliquota stabilita nella tabella ministeriale. La Cassazione, con sentenza 12502/2014, ha interpretato in senso estensivo il concetto di entrata in funzione ammettendo la deducibilità di quote di ammortamento relative a cespiti non effettivamente utilizzati in quanto acquisiti con l'obiettivo di sostituire, in caso di emergenza, i cespiti effettivamente utilizzati.

Per approfondire

Super ammortamento e iper-ammortamento 2017

Super ammortamento e iper-ammortamento 2017, aggiornato con le regole previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, vuole essere un utile punto di riferimento per professionisti, imprese e quanti, alla luce dell'agevolazione, intendano beneficiare della manovra nonché per tributaristi, ragionieri e commercialisti che devono applicare la disciplina sotto il profilo fiscale. All'interno del testo gli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 e l'allegato 3 alla legge di stabilità 2016.

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