Esecuzione dei rimborsi IVA superiori a 30mila euro

Rimborso IVA

Rimborsi IVA semplificati e accelerati con la nuova formulazione dell'art. 38-bis del DPR 633/1972 modificato, per ultimo, dalla legge di conversione del Dl 193/2016. È possibile ottenere rimborsi IVA fino a 30mila euro senza la prestazione di garanzia e senza altri adempimenti ovvero di importi superiore a 30mila euro presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma. In caso di situazioni di rischio è possibile ottenere rimborsi IVA di importo superiore a 30mila euro presentando garanzia.

In questo articolo ti parlerò dell'esecuzione dei rimborsi IVA in caso di importi superiori a 30mila euro. Ti ricordo innanzitutto che in questi casi entra in scena il visto di conformità e i soggetti autorizzati ad apporlo. In alternativa a ciò è prevista la sottoscrizione della dichiarazione.

Ipotesi diversa si verifica quando sussiste la condizione di rischio. Tali soggetti dovranno prestare garanzia per permettere l'esecuzione di rimborsi di ammontare superiore a 30mila euro. Gli aspetti legati alla garanzia risultano di grande importanza. È, quindi, necessario porre attenzione alla durata e alla forma. Attenzione, infine, anche ai casi di mancata o tardiva presentazione della garanzia.

Visto di conformità

L'articolo 38-bis, c. 3, del DPR 633/1972 prevede che i rimborsi di ammontare superiore a 30mila euro (tale ammontare è stato innalzato dal Dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza trimestrale da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Apposizione del visto di conformità

Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E/2014, i soggetti che possono apporre il visto di conformità ai fini del rimborso dell'IVA sono:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 241 del 1997, che già svolgono l’attività di assistenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nell’articolo 3, comma 3, lett. b), del DPR n. 322 del 1998.

In considerazione dell’indirizzo espresso dalla risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 in materia di compensazione, la citata circolare 32/E/2014 ritiene che anche in presenza di richieste di rimborso, i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme per apporre il visto di conformità, possono autonomamente apporre lo stesso visto sulla propria dichiarazione o istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

Sottoscrizione della dichiarazione

In alternativa al visto di conformità, è prevista, per i soggetti dotati dell’organo di revisione contabile, la sottoscrizione della dichiarazione, anche dai componenti dell’organo di controllo che sottoscrivono la relazione di revisione. Tale sottoscrizione attesta l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, previsti per i soggetti che appongono il visto di conformità.

Atto di notorietà

Unitamente al visto di conformità, alla dichiarazione o istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Con riferimento alle caratteristiche soggettive di natura patrimoniale di cui alla precedente lettera a), con circolare del 30 dicembre 2014, n. 32/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. La circolare precisa, inoltre, che per i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto.

Ai fini del computo dell’anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo dell'anno n, l’anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo n-1 e il 14 marzo n.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.

Ipotesi di situazioni di rischio

I soggetti considerati a rischio devono presentare garanzia in caso di rimborsi di importo superiore a 30mila euro. Tali soggetti, come si vedrà meglio di seguito, sono ben definiti dalla normativa. La garanzia ha una durata pari a tre anni e sostituisce l'apposizione del visto di conformità. La mancata o tardiva presentazione della garanzia comporta la non erogazione del rimborso.

Garanzia

Ai sensi dell'articolo 38-bis, commi 4 e 5, del DPR 633/1972, occorre prestare garanzia per permettere l'esecuzione di rimborsi di ammontare superiore a 30mila euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi, diversi dalle imprese startup innovative, che esercitano attività d'impresa da meno di due anni;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

  • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  • all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera a), con circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 8.3, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita IVA. Il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale. La successiva circolare 33/E del 22 luglio 2016, amplia tale definizione chiarendo che, ai fini del computo dei due anni, occorre verificare l’effettiva esistenza dell’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa che, in taluni casi, può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), la circolare 32/E/2014 dell'Agenzia delle entrate precisa che per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l’intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso. Gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, prescindendo dall’esito degli stessi, con eccezione degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato.

Durata e forma della garanzia

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 38-bis, la garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

In merito a fideiussione e polizza fideiussoria, la circolare 32/E del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle entrate fa presente che l'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso maggiorato degli interessi in ragione del 2% annuo.

Inoltre, il citato comma 5 dell'articolo 38-bis stabilisce che:

  • per le piccole e medie imprese, tali garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi;
  • per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

Cessazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità

Quando è prestata la garanzia, relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità. Pertanto, in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia.

In tale ambito occorre riportare quanto contenuto nella risoluzione del 3 novembre 2000, n. 165 del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici in base alla quale è stato chiesto di sapere se i contribuenti con crediti superiori al limite previsto dalla normativa possono chiedere un rimborso pari al limite stesso senza la prestazione della garanzia e utilizzare il residuo credito in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi.

L'interpellato Ministero delle Finanze ha osservato che l'intervento normativo risulta chiaramente finalizzato ad evitare l'adempimento della prestazione della garanzia prevista per quei contribuenti che richiedono un rimborso d'imposta di esigua entità e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa. Pertanto sarà possibile chiedere un rimborso IVA pari al limite massimo senza la prestazione della garanzia e utilizzare il residuo credito in compensazione o riportarlo in detrazione.

Mancata o tardiva presentazione della garanzia

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare 32/E/2014, la garanzia, nei casi in cui deve essere presentata, costituisce un documento propedeutico alla fase di liquidazione del rimborso. La mancata presentazione, pertanto, comporta la non erogazione del rimborso.

In caso di ritardo nella consegna della garanzia superiore a quindici giorni, il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta e la data della consegna non si computa ai fini della maturazione degli interessi.

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