Riforma ammortizzatori sociali e novità cassa integrazione 2022

Riforma ammortizzatori sociali

La legge bilancio 2022 è intervenuta in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, ossia quelle forme di sostegno al reddito dei lavoratori, con particolare riferimento alla cassa integrazione. Le nuove disposizioni introducono, fra l’altro, novità sulle disposizioni relative alla platea dei beneficiari, alle causali di intervento, alla misura del trattamento e della contribuzione addizionale. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha fornito i primi chiarimenti sulla materia. Ecco, nel dettaglio, cosa cambia per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione.

Nuove regole 2022 per cassa integrazione

In modo del tutto analogo alla riforma NASpI 2022, gli interventi in materia di ammortizzatori sociali hanno riscritto le regole per chi può avere accesso alla cassa integrazione. Si tratta, più nel dettaglio, di una nuova platea di beneficiari che dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza delle nuove disposizioni, avrà diritto alla misura. È, tuttavia, opportuno precisare che il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare.

La disciplina della cassa integrazione ordinaria, pertanto, rimane pressoché identica a quanto previsto fino ad oggi. A tal proposito scarica subito l’e-book dal titolo Guida alla cassa integrazione guadagni per conoscere tutti i dettagli delle misure a sostegno del reddito, con particolare riferimento a soggetti destinatari, requisiti, durata, decadenza e modalità di presentazione della domanda e di erogazione della prestazione.

Ma veniamo adesso alle nuove regole delle misure a sostegno del reddito. L’intervento legislativo introduce, in modo strutturale, alcune novità già previste dalla normativa emergenziale. L’obiettivo è garantire un sostegno universale a tutti i lavoratori, a prescindere dalle dimensioni della azienda, in caso di riduzione o sospensione dell’attività aziendale.

La novità più grande è che tutti i lavoratori subordinati hanno diritto a beneficiare degli ammortizzatori sociali, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda per cui lavorano. Importanti novità, quindi, arrivano in riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato e all’anzianità di effettivo lavoro che viene ridotta dai precedenti 90 giorni. A carico delle imprese è previsto il contributo addizionale obbligatorio.

Esteso, infine, il campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria guadagni e integrate le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie.

Beneficiari di trattamenti di integrazione salariale

Una delle maggiori novità della riforma degli ammortizzatori sociali è indubbiamente l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione. Possono essere destinatari del trattamento di cassa integrazione 2022, nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato (ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti), i lavoratori a domicilio, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Con il termine lavoro a domicilio si intende una tipologia di lavoro subordinato caratterizzata dal fatto che la prestazione sia compiuta presso il domicilio del lavoratore.

Cassa integrazione e apprendistato

In riferimento agli apprendisti, sono incluse tutte le tipologie. La normativa, infatti, prevede che il trattamento di integrazione salariale sia destinato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, il che si traduce nei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a prescindere dalla tipologia dello stesso (compresi l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca) nonché gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.

Requisito di anzianità di effettivo lavoro

I lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva nella quale operano, anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni (dai precedenti 90 giorni). Tale requisito deve essere maturato alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario.

Per calcolare il numero di giorni occorre partire dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni. Vanno comprese nel conto anche le giornate di sospensione dell’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità.

Il requisito di anzianità di effettivo lavoro non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.

Computo dei lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento di CIGS

La cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’Inps necessaria per integrare la retribuzione di lavoratori di imprese che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o si trovano ad applicare contratti di solidarietà.

Per l’accesso ai trattamenti di integrazione è richiesto che l’impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo di tale computo occorre considerare anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto della riforma, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda nonché i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Importo del trattamento di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022 si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale mentre è previsto un unico tetto della prestazione pari a quello alto. Sparisce, quindi, lo scaglione più basso di 998,18 euro e rimane quello attualmente fissato a 1.199,72 euro. È questa, in sintesi, la somma massima che, indipendentemente dallo stipendio, può ricevere un lavoratore in cassa tutto il mese a zero ore.

Contribuzione addizionale

Uno dei più recenti interventi messi in atto per far fronte all’emergenza Coronavirus è stata la sospensione del contributo CIGS. Dal prossimo 1° gennaio 2025 è previsto un calcolo della contribuzione addizionale nella misura ridotta. In particolare, è prevista una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote.

Più in particolare, per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta, la misura sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:

  • 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Compatibilità con altra attività lavorativa

Il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che svolga, durante il periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora, invece, l'attività di lavoro subordinato a tempo determinato sia di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione straordinaria

Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.

Dal 1° gennaio 2022, pertanto, i trattamenti di CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano e che nel semestre precedente l’istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Causali CIGS

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:

  1. riorganizzazione;
  2. crisi aziendale;
  3. contratto di solidarietà.

Nella causale di riorganizzazione rientrano programmi aziendali volti anche a realizzare processi di transizione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Ammortizzatori sociali e cassa integrazione

La materia degli ammortizzatori sociali è particolarmente complessa. Dal 2015, anno in cui fu attuata la prima rilevante riforma degli ammortizzatori sociali, le regole della cassa integrazione sono state più volte aggiornate e adeguate al contesto economico che, di volta in volta, si è presentato.

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Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito

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