Bilancio: come compilare la relazione sulla gestione

Relazione sulla gestione e bilancio

Con l’approssimarsi della chiusura del bilancio, le imprese devono predisporre, fra l’altro, anche la relazione sulla gestione. Si tratta di un documento, in molti casi obbligatorio, allegato al rendiconto finanziario, contenente una descrizione sui principali rischi e le incertezze cui la società è esposta, una serie di indicatori finanziari, informazioni relative all’ambiente e al personale e una previsione sull’evoluzione dell’attività nel breve termine. Vediamo, allora, di affrontare l’argomento e indicare alcune linee guida per la compilazione della relazione sulla gestione.

Comunicare attraverso il bilancio

Affinché il bilancio assolva la sua funzione informativa nei confronti degli stakeholders, è necessario che fornisca ulteriori informazioni riguardanti l'azienda e l'ambiente nel quale essa opera. Tali informazioni sono contenute nella relazione sulla gestione. Il codice civile, prescrivendo l'obbligo di redazione della relazione sulla gestione, stabilisce che in essa siano contenute le indicazioni su strategie e fattori che possano determinare l'andamento della gestione.

Relazione sulla gestione: cosa prevede il codice civile

L’articolo 2428 del Codice civile, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, art. 6, prevede che il bilancio debba essere corredato da una relazione degli amministratori contente una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Tale analisi deve contenere gli indicatori di risultato finanziari e, ove necessario, non finanziari pertinenti alla specifica attività dell’impresa, all'ambiente e al personale. Per la corretta compilazione occorre fare riferimento agli importi riportati in bilancio.

Dalla relazione sulla gestione devono, in ogni caso, risultare:

  1. le attività di ricerca e sviluppo;
  2. i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti nonché con le imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  3. il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  4. il numero e il valore nominale delle azioni proprie e di quelle di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale;
  5. l’evoluzione prevedibile della gestione;
  6. in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
    • gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
    • l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve, inoltre, risultare l’elenco delle sedi secondarie della società.

Il decreto legislativo 139 del 18 agosto 2015, con le modifiche apportate all'articolo 2428 del codice civile, ha eliminato il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel previgente comma 3 del citato articolo. Questa informazione, tuttavia, è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa (si veda l'articolo 2427 del codice civile, comma 1, al punto 22-quater).

Relazione sulla gestione: Direttiva 2013/34/UE

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, la relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività d'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. Si tratta, in sintesi, di una analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività d'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività medesima. L'analisi tiene conto dei fondamentali indicatori di risultato finanziari e, se il caso, non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Inoltre contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati in bilancio.

La relazione contiene anche indicazioni concernenti:

  1. l'evoluzione prevedibile dell'impresa;
  2. le attività in materia di ricerca e sviluppo;
  3. per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE;
  4. l'esistenza di succursali dell'impresa;
  5. in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite:
    1. gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un'operazione contabile di copertura;
    2. l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE, concernenti l'aquisto di azioni proprie. Possono, inoltre, esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito dal paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

Descrizione dei rischi e delle incertezze

La relazione sulla gestione deve esaminare i principali rischi e le incertezze cui la società è esposta. In pratica devono essere chiariti i rischi che presentano un impatto rilevante sotto il profilo informativo e che abbiano un’elevata probabilità che si verifichino. Devono distinguersi i rischi interni da quelli esterni.

I rischi interni sono collegati a fattori endogeni come, ad esempio, la strategia o l’organizzazione aziendale mentre i rischi esterni sono provocati da eventi esterni all’azienda come, ad esempio, i competitor o eventi legati a fenomeni naturali.

A fronte dei rischi e delle incertezze rilevate devono essere indicate le potenziali azioni che fanno decrementare la probabilità che gli eventi rischiosi possano accadere.

Indicatori finanziari e non finanziari

Gli indicatori finanziari sono elementi desumibili dalla contabilità generale relativa all’esercizio in corso e a quella dell’anno precedente. Gli indicatori non finanziari supportano gli indicatori finanziari quando questi ultimi non sono sufficienti per un’adeguata comprensione dell’andamento e del risultato gestionale societario.

Informazioni relative all’ambiente e al personale

È importante indicare gli infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o morti ovvero addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti. In merito alle informazioni relative all’ambiente è necessario indicare i danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva, le sanzioni o le pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali.

È bene, anche se non obbligatorio, indicare gli investimenti in personale e i costi ambientali sostenuti per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Altre informazioni da riportare nella relazione sulla gestione

Nella relazione sulla gestione dovranno, inoltre, emergere le attività di ricerca e sviluppo, i rapporti con le imprese controllate, controllanti e collegate, il numero e il valore nominale delle azioni proprie, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.

Omissione della relazione sulla gestione

Come disposto dall'articolo 2435-bis, comma 7, del codice civile, la relazione sulla gestione può essere omessa se le informazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 2428 codice civile siano fornite nella nota integrativa. Si tratta, come abbiamo visto, delle informazioni relative alle azioni proprie e alle azioni o quote dell'impresa controllante. Qualora si ometta la redazione della relazione sulla gestione, la proposta dell'organo amministrativo relativa alla destinazione dell'utile, o alla copertura o al riporto a nuovo dell'eventuale perdita, deve essere indicata nella nota integrativa. Per ogni utile approfondimento rimando alla lettura del libro Il nuovo bilancio d'esercizio.

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