Come aprire un'impresa di facchinaggio

Impresa di facchinaggio

Quando si parla di impresa di facchinaggio, l'ordinamento italiano non si riferisce soltanto a quelle attività che prevedono lo spostamento dei bagagli nelle stazioni ferroviarie o di arredi e documenti negli uffici. Infatti, con un solo termine, facchinaggio, si intendono tante attività: portabagagli, facchini, pesatori, accompagnatori di bestiame, imballaggio, pulizia di magazzini e piazzali. Insomma le opportunità sono veramente tante. Te ne parlo in questo articolo nel quale ti spiego tutto ciò che occorre sapere per permetterti di aprire un'impresa di facchinaggio.

Normativa di riferimento

In Italia l'attività di facchinaggio è regolamentata dalla legge 5 maggio 2001, n. 57, il cui articolo 17 detta misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci.

La legge in commento rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto cui si fa riferimento, emanato due anni dopo (decreto 30 giugno 2003, n. 221) dal Ministero delle attività produttive, ha dettato le disposizioni di attuazione dell'art. 17, legge 57/2001.

Attività soggette alla disciplina del facchinaggio

Le disposizioni in materia di imprese di facchinaggio si applicano alle attività come di seguito indicate:

  • portabagagli;
  • facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari;
  • facchini degli scali ferroviari compresa la presa e consegna dei carri;
  • facchini doganali;
  • facchini generici;
  • accompagnatori di bestiame;
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali;
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura;
  • imballaggio;
  • gestione del ciclo logistico;
  • pulizia magazzini e piazzali;
  • depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;
  • selezione e cernita con o senza incestamento;
  • insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari;
  • mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione;
  • abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;
  • attività preliminari e complementari.

Requisiti per l'avvio dell'attività

Le imprese che esercitano attività di facchinaggio devono essere iscritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, c. 1, legge 5 marzo 2001, n. 57, nel registro delle imprese. Condizione necessaria per l'iscrizione in tale registro è la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità:

  • assenza di procedimenti penali;
  • assenza di condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di interdizione all'esercizio di arte o professione;
  • assenza di violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Forma giuridica

Una volta definito bene il tipo di attività di facchinaggio e valutata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, è possibile avviare l'impresa scegliendo una delle seguenti forme giuridiche:

  • impresa individuale;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società di capitali;
  • società cooperative.

Avvio dell'attività di facchinaggio

Per l'avvio dell'attività di facchinaggio non sono richiesti particolari adempimenti anche perché i requisiti, come abbiamo visto, sono solo di tipo morale e consistono in quello relativo all’antimafia e nel requisito di onorabilità. L'attività, pertanto, può essere avviata in un solo giorno.

Le imprese di facchinaggio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese competente per provincia utilizzando la Comunicazione unica.

Ai sensi dell'art. 3, c. 3, Decreto 30 giugno 2003, n. 221, i facchini non imprenditori non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

La procedura per l’invio della SCIA è telematica. Completata la procedura di Comunicazione unica sarà inviata alla casella PEC dell'impresa una ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività.

Costi per l'avvio dell'attività di facchinaggio

I costi amministrativi per avviare l’attività di facchinaggio nel caso di imprese individuali o società si aggirano intorno ai 200 euro.

Fasce di classificazione

L'art. 8 del DM 30 giugno 2003, n. 221 individua le fasce di classificazione delle imprese di facchinaggio, in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio.

Le fasce previste sono le seguenti:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • superiore a 10 milioni di euro.

Le imprese attive da un periodo di tempo inferiore a tre anni ma non meno di due accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia inferiore a 2,5 milioni di euro.

Alle imprese non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono inserite.

Contratti

I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50mila euro all'anno, sono depositati, a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Per tali contratti, inoltre, è prevista la stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci è esercitata dalla Camera di commercio.

Al titolare dell'impresa individuale o agli amministratori delle società sono comminate sanzioni qualora:

  • non eseguano le comunicazioni previste dalla normativa;
  • esercitino l'attività senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane;
  • esercitino l'attività nonostante l'avvenuta sospensione;
  • esercitino l'attività a seguito di cancellazione;
  • stipulino contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla rispettiva fascia.

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