Affitti brevi in Sicilia: obbligo CIR entro 31 dicembre

CIR Sicilia
Arriva anche in Sicilia il CIR per le strutture ricettive. Si tratta, in sintesi, del Codice Identificativo Regionale che tutte le strutture ricettive – affitti brevi, bed & breakfast, agriturismi e alberghi – devono possedere. Il termine, dopo l'ultima proroga, è fissato al 31 dicembre 2022.

Cos'è il CIR Sicilia

La rilevazione e l'invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera presso le strutture turistiche della Sicilia sono gestiti dal sistema denominato Turist@t.

Lo strumento, finalizzato all'acquisizione dei dati sulla movimentazione dei clienti e sulla capacità ricettiva, è riconosciuto dalla Regione Siciliana come l'unico dispositivo che tutte le strutture ricettive devono utilizzare. La rilevazione è obbligatoria ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Sicilia, sia alberghiere che extralberghiere.

L'obbligo di comunicazione, come ti ho spiegato nel libro Guida alle agevolazioni e al business plan per l'apertura e la gestione di un bed & breakfast, ricade anche su bed & breakfast, affittacamere e agriturismi.

Turist@t consente la gestione di una banca dati unica delle tipologie ricettive, è utilizzata dagli uffici che intervengono nel processo amministrativo e garantisce statistiche ufficiali conformi ai requisiti metodologici dei dati in materia di turismo imposti da ISTAT ed EUROSTAT.

Nell'ottica di garantire la qualità dell'offerta turistica, assicurando la tutela del turistica, e contrastare forme irregolari di ospitalità, la Regione Siciliana ha istituito, con D.A. 27 luglio 2022, n. 1783, un Codice Identificativo Regionale (CIR) delle attività ricettive e delle locazioni brevi ai fini delle comunicazioni, al Ministero del Turismo, dei dati relativi alle suddette strutture.

Chi deve richiedere il CIR Sicilia

Tutte le strutture ricettive e gli alloggi per uso turistico devono richiedere e ottenere il CIR. In particolare:
  • i gestori, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture ricettive già esistenti (bed & breakfast, affittacamere, agriturismi, alberghi) e registrati sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato Turist@t sono tenuti a inviare, mediante la sezione appositamente istituita, la richiesta per l’ottenimento del codice CIR;
  • i gestori, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive di nuova istituzione (bed & breakfast, affittacamere, agriturismi, alberghi) presentano al Comune territorialmente competente la SCIA e inviano copia telematica al sistema di gestione dei flussi turistici Turist@t ai fini di un sollecito inserimento nell’anagrafica e del rilascio del CIR;
  • i gestori, i titolari o i legali rappresentanti degli alloggi per uso turistico già esistenti (affitti brevi), che hanno provveduto alla apposita Comunicazione di offerta di ospitalità al Comune territorialmente competente, sono tenuti alla registrazione dell’alloggio sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato Turist@t per l’ottenimento del codice CIR;
  • i gestori, i titolari o legali rappresentanti degli alloggi per uso turistico di nuova istituzione (affitti brevi) presentano al Comune territorialmente competente apposita Comunicazione di offerta di ospitalità e inviano copia telematica al sistema di gestione dei flussi turistici Turist@t ai fini di un sollecito inserimento nell’anagrafica e del rilascio del CIR.
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Obblighi di pubblicazione CIR Sicilia

I soggetti titolari delle strutture ricettive e i soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico (affitti brevi) hanno l'obbligo di pubblicare il codice CIR nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita.

Pertanto, per espressa disposizione, tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via Internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture sopra citate, devono riportare, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.

Scadenza CIR Sicilia

Il termine ultimo previsto per ottenere il CIR è il 31 dicembre 2022, come da proroga prevista dal provvedimento del 17 ottobre 2022, n. 34841 dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana.

Sanzioni

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

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  • bed & breakfast, ossia una struttura ricettiva a conduzione e organizzazione familiare che fornisce al proprio ospite il servizio di alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare in cui dimora il proprietario;
  • strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione, ossia affittacamere, agriturismo, albergo diffuso, appartamento ammobiliato per uso turistico, casa per ferie, casa religiosa, casa vacanze, country house e residenze di campagna.

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