Regolamento del registro imprese

Registro imprese

Il Regolamento del registro imprese è il provvedimento normativo che disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il registro delle imprese è un registro pubblico istituito dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). Il Regolamento del registro imprese è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed ha lo scopo di semplificare e rendere più trasparente la pubblicità legale delle imprese.

In questo articolo ti parlerò del registro delle imprese e della normativa che lo regolamenta, delle sue funzioni e delle modalità di iscrizione. Se, invece, sei qui per conoscere gli adempimenti da porre in essere nella fase di avvio di un'impresa (l'iscrizione al registro delle imprese è una delle attività preliminari all'avvio dell'attività) ti suggerisco di leggere il mio ebook per l'avvio impresa nel quale trovi tutti gli approfondimenti aggiornati con le ultime normative.

Registro delle imprese

Il registro delle imprese è un registro pubblico previsto dall'art. 2188 del codice civile. Solo a partire dal 19 febbraio 1996 ha avuto completa attuazione grazie all’entrata in vigore della legge sul riordino delle Camere di Commercio (Legge 580/1993, art. 8) e al successivo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 581/1995) che ne disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento. È gestito secondo tecniche informatiche e rappresenta l’anagrafe delle imprese. Contiene i dati di costituzione, modifica e cessazione di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede e/o unità locali sul territorio nazionale. È istituito in ogni provincia.

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese che svolgono un’attività economica in tutti i settori:

  • industria,
  • commercio,
  • artigianato,
  • agricoltura,
  • terziario.

Più nel dettaglio, l’art. 7 del regolamento 7 dicembre 1995, n. 581 prevede l’iscrizione al registro delle imprese per:

  1. gli imprenditori;
  2. le società;
  3. i consorzi e le società consortili;
  4. i gruppi europei di interesse economico;
  5. gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
  6. le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  7. gli imprenditori agricoli;
  8. piccoli imprenditori;
  9. le società semplici.

Funzioni del registro delle imprese

La funzione principale del registro delle imprese è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese, rendendo disponibili a tutti gli interessati i dati concernenti la loro esistenza e le loro principali vicende.

Il registro delle Imprese assolve anche il compito di strumento di opponibilità ai terzi per quanto concerne le informazioni che in esso vengono iscritte.

Sezioni

Il registro delle imprese pur essendo unico si articola in due sezioni:

  1. ordinaria;
  2. speciale.

Sezione ordinaria del registro delle imprese

Nella sezione ordinaria del registro delle imprese sono tenuti ad iscriversi:

  • le società di persone (tranne le società semplici che si iscrivono nella sezione speciale) e le società di capitali;
  • le società cooperative;
  • i consorzi con attività esterna e le società consortili;
  • le società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano;
  • i gruppi di interesse economico (GEIE);
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
  • gli imprenditori individuali commerciali (tranne i piccoli che si iscrivono nella sezione speciale);
  • le aziende speciali o consorzi fra gli enti locali.

Sezione speciale del registro delle imprese

Nella sezione speciale del registro delle imprese sono tenuti ad iscriversi:

  • i piccoli imprenditori individuali commerciali e i coltivatori diretti;
  • gli imprenditori agricoli (persone fisiche e società) con un volume d’affari superiore a euro 7.000,00. Se il volume d’affari è inferiore, l’iscrizione è facoltativa. In ogni caso anche con un reddito inferiore, l’iscrizione è obbligatoria qualora l’imprenditore desideri beneficiare di agevolazioni fiscali, quale ad esempio quella riferita alla fruizione del carburante agricolo agevolato;
  • le società semplici.

Vengono, inoltre, annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) iscritte all’Albo Imprese Artigiane (AIA), tenuto dalla Camera di Commercio.

Ulteriori sezioni speciali

Il legislatore ha successivamente integrato la struttura del registro delle imprese, aggiungendo alla sezione speciale ulteriori sezioni speciali nelle quali sono tenuti ad iscriversi (l’elenco non è esaustivo):

  • le società tra avvocati e le società tra professionisti;
  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
  • le imprese sociali;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
  • le PMI innovative;
  • l’alternanza scuola-lavoro.

Iscrizione al registro delle imprese

Dal 1° aprile 2010 la presentazione delle domande al registro delle imprese avviene per via telematica attraverso la Comunicazione Unica prevista dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007. Si tratta di una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un’unica modalità di presentazione, per il tramite del registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari all’avvio dell’impresa, ai fini della pubblicità legale nel registro delle imprese, dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, ma anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

REA

Le imprese iscritte al registro delle imprese sono automaticamente iscritte anche al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) che contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio.

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