Ammortizzatori sociali: trattamento integrazione salariale ordinario e straordinario

Cassa integrazione

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015 racchiude in un unico testo normativo la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, in particolare cassa integrazione ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà. Si tratta, in pratica, di 47 articoli suddivisi in quattro titoli: trattamenti di integrazione salariale, fondi di solidarietà, contratti di solidarietà espansiva e disposizioni transitorie e finali. In questo articolo ti parlo degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento al trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario.

Disposizioni generali

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a condizione che alla data di presentazione della domanda di concessione abbiano maturato un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l'unità produttiva. Tuttavia, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.

Sono compresi nel computo dell'anzianità di effettivo lavoro i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni nonché i periodi di maternità obbligatoria. Nel caso di trasferimento d'azienda il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente e pertanto si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante. Il medesimo principio si applicherà nel caso di lavoratore addetto ad un'attività appaltata e nel corso dell'appalto passi alle dipendenze di un'altra impresa. Pertanto, in tal caso, l'anzianità dovrà essere calcolata tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata, indipendentemente dal fatto che vi sia stato un cambiamento del datore di lavoro.

Misura dell'integrazione salariale

Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in trenta mesi per ciascuna unità produttiva.

Con il termine unità produttiva si intende la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma ovvero che svolgono un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. In tale casistica non rientrano i cantieri temporanei di lavoro.

Sospensione e riduzione dell'orario di lavoro

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Se durante la sospensione del lavoro (cassa integrazione a zero ore) si verifica lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a usufruire delle integrazioni salariali.

In questo lungo articolo ti sto parlando di ammortizzatori sociali e, più nel dettaglio, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Se vuoi conoscere tutta la disciplina ti suggerisco di scaricare l'ebook Guida alla cassa integrazione guadagni. Conoscerai il processo legislativo che ha portato alla riforma degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione, ai criteri generali che accomunano la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

Integrazione salariale ordinaria

L'integrazione salariale ordinaria si applica a:

  1. imprese industriali manifatturiere, di trasporto, estrattive, di installazione impianti, di produzione e distribuzione di energia, acqua e gas;
  2. cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
  3. imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  5. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  7. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. imprese addette all'armamento ferroviario;
  10. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  11. imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  12. imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  13. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

L'integrazione salariale ordinaria è dovuta ai dipendenti delle imprese sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto a causa di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ovvero a causa di situazioni temporanee di mercato.

È, quindi, di fondamentale importanza la natura transitoria della causale che dà origine alla integrazione salariale ordinaria.

Il limite massimo di CIGO è fissato nelle cinquantadue settimane in un biennio mobile. Inoltre, le ore di CIGO autorizzate non devono eccedere il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda. Infine, non devono essere superati i 24 mesi (ovvero 30 per il settore edile) nel quinquennio mobile, considerando anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie.

Contribuzione ordinaria

A carico delle imprese è stabilito un contributo ordinario nella misura di:

  1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  2. 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
  4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
  5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  6. 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Presentazione della domanda

La domanda di integrazione salariale deve essere presentata all'Inps, per via telematica, entro qiundici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Integrazioni salariali straordinarie

L'aliquota di contribuzione ordinaria per i lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Di questo lo 0,60% è a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore. Inoltre a carico dell'azienda è previsto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Disciplina degli ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il provvedimento interviene anche per assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

Come puoi immaginare la normativa è abbastanza vasta e complessa. Per ulteriori approfondimenti sulla materia puoi fare riferimento all'ebook intitolato Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito, con il quale ti spiego non soltanto tutti gli aspetti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e del fondo di solidarietà ma anche di tutte quelle misure a sostegno del reddito, quali NASpI e Dis-coll.

Per approfondire

Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito

Questo ebook è una guida completa agli ammortizzatori sociali e alle misure a sostegno del reddito. Il testo è aggiornato con tutte le novità introdotte dal decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41). Partendo dalla riforma degli ammortizzatori sociali attuata in virtù della legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183, l'opera si concentra sugli strumenti introdotti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sugli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro introdotti nel nostro ordinamento con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sugli altri strumenti di tutela rivolti a operatori agricoli e professionisti e sugli interventi temporanei previsti per far fronte all'emergenza Coronavirus.

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Cassa integrazione COVID-19: dal Dl Cura Italia al Decreto Sostegni

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Guida alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

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