Arrivano i chiarimenti dell’INPS in merito alle disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavori interessati dai danni provocati dal ciclone Harry che ha colpito il territorio della Calabria, della Sicilia e della Sardegna. Con messaggio del 1° luglio 2026, infatti, l’Istituto ha chiarito le modalità e i termini di presentazione dei flussi Uniemens-Cig. Continua a leggere questo articolo poiché troverai utili informazioni per la tua impresa o per la tua attività lavorativa.
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A chi spetta la misura di sostegno al reddito per i danni dell’uragano Harry
Tra il 16 e il 23 gennaio 2026 le regioni Sicilia, Sardegna e Calabria sono state interessate da un forte maltempo. Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in oltre due miliardi di euro impattando gravemente sulle infrastrutture delle isole e della penisola calabra e arrecando gravi danni alle aziende.
A sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana è stato approvato il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che ha introdotto misure integrative per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di novanta giornate, ai lavoratori subordinati del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli, ovunque risiedano e siano domiciliati, alle dipendenze di datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e che sono stati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa.
Ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni interessati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate.
Rientrano nella misura anche i lavoratori somministrati e distaccati che hanno svolto la propria attivitĂ lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore o distaccatario ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, anche se formalmente alle dipendenze di datori di lavoro con sede in localitĂ diverse dai citati territori.
Chi può richiedere la misura di sostegno
La misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Calabria, della Sicilia e della Sardegna può essere richiesta dai datori di lavoro, per ciascun lavoratore, esclusivamente per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Il lavoratore deve risultare in forza presso il datore di lavoro richiedente la prestazione, o presso quello utilizzatore o distaccatario nel caso di lavoratori somministrati o distaccati, alla data del 18 o al più tardi a quella del 19 gennaio 2026 e comunque per tutto il periodo per il quale viene richiesto l’indennizzo.
Come richiedere la misura di sostegno
Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro non agricoli devono trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità tenendo conto che, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della misura, siano inoltrate le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Altro aspetto di cui tenere conto è relativo alle ore di sospensione. Infatti, sebbene l’ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata valorizzata con l’evento “ISU”.
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Cause di esclusione dell’ammortizzatore sociale
L’ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Come calcolare l’ammontare della prestazione spettante
Per calcolare l’ammontare della prestazione spettante occorre tenere conto dell’importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, che per l’anno 2026 è stabilito nella misura di euro 1.423,69, corrisposto, in applicazione della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di 1.340,56 euro.
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