Ravvedimento operoso, sprint e remissione in bonis: come rimediare a errori e dimenticanze

Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative. Il mancato o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, maggiorata di interessi di mora e della sanzione in misura ridotta. Con la remissione in bonis il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative. Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti e, nello specifico, quando la violazione non è stata già contestata dall'ufficio e notificata al contribuente; quando non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; quando non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate al contribuente.

Ravvedimento sprint

Nel 2012, con l'articolo 11 del decreto legge n. 16/2012, è stato esteso il cosiddetto ravvedimento sprint a tutte le violazioni ravvedibili indicate nell'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. In questo modo è possibile usufruire di una ulteriore riduzione pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo a condizione che la regolarizzazione sia effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni.

Sanzioni sul mancato o insufficiente pagamento dei tributi

Il mancato o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, maggiorata di interessi di mora e sanzioni in misura ridotta. La sanzione viene ridotta allo 0,20% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza; al 3% se il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e comunque entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta; al 3,75% se si effettua il pagamento con ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa.

Violazioni di tipo formale e meramente formale

Le violazioni possono essere di tipo formale (non hanno conseguenze sostanziali ossia non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta né sul versamento del tributo) e di tipo meramente formale (oltre a non avere risvolti sostanziali non arrecano neppure pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria). I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori di tipo formale o meramente formale possono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di una dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Resta inteso che la regolarizzazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Violazioni di natura sostanziale

Gli errori o le omissioni di natura sostanziale relativi alle dichiarazioni validamente presentate possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa e provvedendo al pagamento del tributo comprensivo di sanzioni ridotte a 1/8 del minimo previsto e di interessi calcolati al tasso legale annuo.

È possibile regolarizzare i seguenti errori:

  • errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione:
    • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
    • indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d’imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta.
  • errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione:
    • omessa o errata indicazione di redditi;
    • errata determinazione di redditi;
    • esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dall’imponibile.

Ravvedimento dell'intermediario abilitato alla trasmissione della dichiarazione

L'intermediario che invia tardivamente o omette l'invio di una dichiarazione può ravvedersi solo se la dichiarazione non trasmessa può essere ancora validamente presentata. In sintesi la possibilità di ravvedersi per l'intermediario che non ha trasmesso tempestivamente la dichiarazione può avvenire quando la stessa è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione. In questo caso la sanzione può essere ridotta a 1/10 del minimo.

Modalità di pagamento delle sanzioni

I versamenti vanno eseguiti tramite modello F24 per le imposte sui redditi e le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti e tramite modello F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Remissione in bonis

Con la remissione in bonis il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Per ottenere la remissione in bonis occorre che:

  • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • sia presentata la comunicazione entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
  • venga versata contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione la sanzione ridotta di euro 258.

Il versamento della sanzione va fatto mediante modello F24 indicando il codice tributo 8114.

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