Quando spetta l’indennità di disoccupazione NASpI

Indennità di disoccupazione NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta, in linea generale, ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. Si tratta, più in particolare, di tutte le tipologie di recesso involontario dal rapporto di lavoro quali, ad esempio, il licenziamento. Tuttavia, il diritto alla NASpI sorge anche in presenza di altre tipologie di recesso che, benché non possano essere qualificate come licenziamenti, danno diritto al lavoratore a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI. In questo articolo ti spiego quando spetta l’indennità di disoccupazione NASpI.

Cosa è la NASpI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente la propria occupazione.

Requisiti per accedere alla NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato ed i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.   

Ulteriore requisito da rispettare per poter avere accesso alla NASpI è aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Presentare la domanda di NASpI

L’accesso alla NASpI è subordinato alla presentazione di una domanda, all’INPS, in via telematica attraverso il servizio online dell’INPS.   

La domanda per accedere alla NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla:

  • data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Decorrenza della NASpI

La NASpI decorre nel rispetto della seguente timeline:

  • entro 8 giorni dalla fine dell’attività lavorativa, se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni successivi alla fine involontaria del rapporto di lavoro;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è stata inoltrata dopo gli 8 giorni ma entro 68 giorni.

Casi di licenziamento che danno diritto alla NASpI

Il lavoratore ha diritto alla NASpI in tutti i casi in cui si configuri un recesso involontario dal rapporto di lavoro. La perdita del posto di lavoro, pertanto, non deve essere volontaria. Questo in linea generale poiché, come ti dirò tra poco, esistono casi in cui le dimissioni possono dare il diritto a percepire la NASpI. 

Quindi, spetta l’indennità di disoccupazione NASpI in caso di licenziamento comminato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore: licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (infrazioni sanzionati dal datore di lavoro al lavoratore, comportamenti irregolari del lavoratore, assenza ingiustificata), licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riorganizzazione aziendale che comporti la soppressione di una posizione lavorativa, riduzione del personale per crisi aziendale).   

Sono qualificati quali licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche le risoluzioni dovute ad una inidoneità permanente, di natura fisica o psichica, del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, ovvero nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere l’attività lavorativa in quanto è venuto meno un elemento indispensabile per lavorare.   

Sono equiparati al licenziamento, ai fini dell’attivazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, anche i recessi, da parte del datore di lavoro, dovuti:

  • al superamento del periodo di comporto;
  • alla volontà dell’azienda di concludere il rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Altri casi di cessazione del lavoro che danno diritto alla NASpI

Vi sono, poi, altre tipologie di recesso che, seppure non qualificate come licenziamento, danno diritto a percepire la NASpI.   

È il caso della risoluzione consensuale, il cui diritto alla NASpI si acquisisce nei seguenti casi:

  1. risoluzione consensuale avvenuta al termine della procedura obbligatoria di conciliazione;
  2. risoluzione consensuale derivata da un accordo dovuto ad un iniziale rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Dimissioni che danno diritto alla NASpI

Le dimissioni che danno diritto alla NASpI sono le seguenti:

  • dimissioni presentate dalla lavoratrice madre nel periodo ricompreso tra i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio;
  • dimissioni presentate dal lavoratore padre, nel caso in cui le dimissioni avvengano durante il primo anno di vita del figlio, sempreché abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio ovvero nel caso in cui abbia fruito del congedo di paternità alternativo, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Infine, la NASpI spetta in caso di dimissioni per giusta causa e cioè per una colpa imputabile al solo datore di lavoro:

  • reiterato mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sul luogo di lavoro e pretesa di prestazioni illecite;
  • modificazioni fortemente peggiorative delle mansioni, tali da pregiudicare la vita professionale del lavoratore;
  • mobbing, consistente in condotte vessatorie e reiterate poste in essere da superiori gerarchici o colleghi, le cui caratteristiche risiedono nella protrazione, nel tempo, di una serie di comportamenti e con la volontà di giungere ad una sorta di emarginazione del lavoratore;
  • notevoli variazioni nelle condizioni di lavoro susseguenti alla cessione dell’azienda o ramo di essa, anche attraverso la forma dell’affitto;
  • spostamento del lavoratore da una unità produttiva all’altra senza che siano sussistenti le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti dell’interessato;
  • dimissioni rassegnate durante la procedura di liquidazione giudiziale, dalla data della sentenza dichiarativa alla data di comunicazione del curatore di subentro o di recesso dai rapporti di lavoro.

NASpI liquidata in soluzione unica

In linea generale, la NASpI è un’indennità corrisposta con cadenza mensile. Ogni mese, pertanto, il lavoratore che ha cessato la propria occupazione riceverà il bonifico da parte dell’INPS.   

Tuttavia, hai la possibilità di ricevere il pagamento della NASpI in unica soluzione. I casi in cui spetta tale diritto sono i seguenti:

  • avvio di un’attività autonoma;
  • creazione di un’impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale in una cooperativa.

Indennità NASpI: guida completa per conoscere diritti e doveri

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