I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e i fabbricati rurali strumentali godono dell'esenzione del versamento del saldo IMU. È quanto stabilito dal decreto legge 133/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2013.
L'esenzione dal versamento del saldo IMU è stata concessa, fra l'altro, anche per i terreni agricoli, ancorché non coltivati ma soltanto posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola mentre resta dovuta per i terreni concessi in affitto a terzi dal proprietario.
Il dl 133/2013 prevede l'esenzione IMU anche per gli immobili strumentali nonché per i fabbricati ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat ai sensi del comma 8 articolo 9 decreto legislativo 23/2011. L'esenzione spetta anche ai fabbricati strumentali rurali concessi in affitto con terreno.
Non è prevista alcuna esenzione per le case rurali di abitazione. Fanno eccezione le case rurali adibite ad abitazione principale. In caso di abitazioni rurali concesse in comodato a parenti in linea retta, se il Comune ha deliberato l'assimilazione all'abitazione principale si deve soltanto verificare l'eventuale aumento dell'aliquota base e procedere come per l'abitazione principale.
Ti ricordo che a decorrere dall'anno 2020 unica comunale di cui all'art. 1, c. 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Per maggiori approfondimenti puoi leggere L'imposta Municipale Propria (IMU) a cura di Eugenio Della Valle, Valerio Ficari, Guglielmo Fransoni e Giuseppe Marini.
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