Attività in bitcoin: quando la prestazione è soggetta a IVA

Investitore che spinge un carrello pieno di bitcoin

Il mercato delle criptovalute è da qualche anno in forte fermento. A guidare la tendenza è certamente il bitcoin. Al punto tale che quando si parla di valute virtuali, il primo pensiero va sicuramente al bitcoin. Chi svolge attività in bitcoin deve conoscerne gli aspetti fiscali. In particolare, occorre comprendere bene quando la prestazione che ha ad oggetto il bitcoin debba essere assoggettata a IVA.

In linea generale, le criptoattività di per sé non sono oggetto di specifiche disposizioni in ambito IVA. Tuttavia, è appena il caso di considerare che la grande diffusione delle valute virtuali ha consentito la nascita di nuove attività con particolare riferimento alle operazioni di cambio del bitcoin contro la valuta tradizionale (cd. exchanger). Si tratta, nello specifico, di prestazioni di servizi a titolo oneroso rese da un soggetto a chi ne faccia richiesta.

A tal proposito, la Corte di giustizia UE è stata chiamata a esprimersi in riferimento al trattamento IVA inerente alle operazioni di acquisto e vendita dei bitcoin. Secondo il giudice, le operazioni di cambio bitcoin non sono soggette a imposizione in quanto la moneta virtuale è del tutto assimilabile a quella tradizionale.

Nel caso di specie, una società intende realizzare operazioni di cambio bitcoin contro valuta tradizionale utilizzando una piattaforma online. In pratica, la società acquista bitcoin da privati o da società e provvede a venderli ad altri privati o società che effettuano ordini sulla propria piattaforma. Il prezzo di vendita proposto dalla società è determinato in funzione del prezzo corrente maggiorato di una percentuale di ricarico. La differenza tra il prezzo di acquisto del bitcoin e il prezzo di vendita rappresenta il guadagno della società.

In ambito comunitario, l’art. 2, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), prevede che siano assoggettate a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

La fattispecie in esame, pertanto, rientra pienamente in tale definizione tenuto conto che il bitcoin non può essere considerato come bene materiale in quanto, trattandosi di valuta virtuale, non ha altre finalità se non quella di essere un mezzo di pagamento. Non potendosi configurare come un bene virtuale, la relativa acquisizione non può costituire una cessione di beni.

Nell’attività di intermediazione in esame risulta, altresì, il carattere oneroso dell’operazione in quanto, sebbene non si verifichi il versamento di una provvigione o il pagamento di specifiche spese, si è comunque di fronte alla dazione di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto del bitcoin e il prezzo di vendita.

Il successivo articolo 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva IVA prevede l’esenzione ai fini IVA delle operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici.

Secondo i giudici della Corte di giustizia UE, «le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento».

Rientrano, quindi, nella esenzione IVA prevista dall’art. 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva IVA anche le prestazioni di servizi che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro bitcoin e viceversa effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.

Con risoluzione del 2 settembre 2016, n. 72/E, l’Agenzia delle entrate, nel richiamare la citata sentenza della Corte di giustizia, ha chiarito che l’attività di scambio bitcoin con valuta tradizionale dalla quale deriva una remunerazione pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita, deve essere considerata prestazione esente ai fini IVA ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 3) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

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