Modello 730/2026: come compilare il quadro B (redditi dei fabbricati)

Fabbricati da dichiarare nel quadro B del modello 730/2026

I proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato devono indicare nel modello 730/2026 i relativi redditi prodotti. Nel caso in questione occorre compilare il quadro B della dichiarazione denominato "Redditi dei fabbricati e altri dati". In particolare, bisogna indicare, per ogni fabbricato, la rendita, l'utilizzo del bene, il possesso in giorni e in percentuale, l'eventuale canone di locazione con il relativo codice, il codice del comune e la cedolare secca. Inoltre bisogna indicare eventuali casi straordinari. Vediamo, nel dettaglio, come compilare il modello 730/2026 con particolare riferimento al quadro B denominato "Redditi dei fabbricati e altri dati". Ti ricordo, infine, che maggiori informazioni puoi trovarle nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate sul modello 730.

Chi deve compilare il quadro B del modello 730/2026

Il quadro B denominato "Redditi dei fabbricati e altri dati" deve essere compilato dai seguenti soggetti:

  • proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
  • titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato;
  • possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
  • soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Fabbricati che non vanno dichiarati

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
  • le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
  • le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
  • gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
  • le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale e pertinenze: come si indicano

In generale, non è prevista l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze. In tali circostanze, pertanto, il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. È, comunque, prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente non si applica l'Irpef e le relative addizionali alle abitazioni per le quali è dovuta l'Imu quali, ad esempio le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

Sui redditi dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito), in generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali. Sono, tuttavia, previste alcune eccezioni:

  • per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’Imu. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 1. Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50% dell’IMU invece dell’esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
  • se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Tabella riassuntiva codici utilizzo

1

Immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. 
Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. 
La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata. 
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12. 
Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

  • quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
  • nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. 
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

2Immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari.
3Immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva. 
Il codice 3 va indicato anche se l’immobile, nel corso del periodo d’imposta, in parte è tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”.
4Immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva. 
Il codice 4 va indicato anche se l’immobile, nel corso del periodo d’imposta, in parte è tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
5Pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.
8
  • Immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
  • immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. 
    Per i contratti stipulati nel 2020, se l’immobile è situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. Dal 2020 se situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. 
    In questi casi vanno compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri dati” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento.
9

Immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di:

  • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  • pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  • immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
  • immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
  • abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi.
10Abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.
11Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”. 
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
12

Se:

  • l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. 
    In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l’applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. 
    Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
  • l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016 (vedi istruzioni al codice ‘8’). 
    In questo caso devono essere compilate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Altri dati”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento.
14Immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B. 
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. 
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva. 
Il codice 14 dovrà essere utilizzato anche qualora l’immobile, nel corso del periodo d’imposta, in parte è tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione ai soggetti sopra indicati.
15Immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
16Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
17Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Locazioni e cedolare secca nel 730/2026

Le abitazioni concesse in locazione possono essere assoggettate a un particolare tipo di tassazione definito cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Esercitando l'opzione per la cedolare secca, pertanto, i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative. Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. È prevista, inoltre, un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.

L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la relativa opzione.

Le caselle da compilare nel modello 730 sono quelle relative a:

  • dati dell’immobile concesso in locazione
  • esercizio della cedolare secca
  • estremi di registrazione del contratto di locazione

Per ulteriori approfondimenti sul regime della cedolare secca, con particolare riferimento agli immobili regolati con contratto di locazione breve, ti rimando alla lettura dell'ebook Mettere a reddito il proprio immobile con affitti brevi e bed & breakfast.

Casi particolari di compilazione del modello 730/2026

I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario.

FAQ

Chi deve compilare il Quadro B del Modello 730?

Devono compilarlo i proprietari di fabbricati situati in Italia con rendita catastale, i titolari di usufrutto o altri diritti reali, i possessori di immobili non rurali e i soci di società semplici che producono reddito di fabbricati.

Quali fabbricati non devono essere dichiarati?

Non vanno dichiarate le costruzioni rurali adibite ad uso agricolo, gli immobili destinati esclusivamente al culto, i monasteri di clausura non locati, i fabbricati inutilizzabili in zone rurali ristrutturati da imprenditori agricoli (solo per il primo contratto di locazione) e gli immobili adibiti a musei o biblioteche aperte al pubblico senza reddito.

Come si dichiara l’abitazione principale nel Modello 730?

L’abitazione principale non paga IMU (salvo categorie A/1, A/8, A/9) e il relativo reddito concorre all’Irpef, con una deduzione pari alla rendita catastale.

Quando l’IMU sostituisce l’IRPEF sui fabbricati non locati?

In generale l’IMU sostituisce l’Irpef per i fabbricati non locati, salvo eccezioni come immobili esenti da IMU o immobili non locati situati nello stesso comune dell’abitazione principale (in questo caso il 50% del reddito concorre all’Irpef).

Come funziona la cedolare secca sugli immobili locati?

La cedolare secca sostituisce Irpef, addizionali e imposte di registro/bollo. L’aliquota è del 21% (canone libero) o del 10% (canone concordato). L’opzione va comunicata all’inquilino tramite raccomandata.

Quali dati inserire nel Quadro B per un immobile locato?

Occorre indicare rendita catastale, utilizzo, giorni e percentuale di possesso, canone di locazione, codice del comune, opzione cedolare secca ed estremi di registrazione del contratto.

Gli immobili concessi in comodato vanno dichiarati?

Sì, ma solo dal proprietario. Il comodatario non deve dichiarare nulla.

Come si trattano gli immobili con rendita presunta?

Se un immobile non ha ancora rendita definitiva ma non può essere considerato rurale, va dichiarato utilizzando la rendita presunta.

I locali condominiali (portineria, alloggio portiere) vanno dichiarati?

Sì, ma solo se la quota di reddito spettante al singolo condomino supera 25,82 euro. L’esclusione non vale per immobili locati o negozi.

Dove si dichiarano i lastrici solari, le aree urbane e gli immobili all’estero?

Questi redditi non vanno nel Quadro B ma nel Quadro D del Modello 730.

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