Fattura elettronica: scadenza entro 12 giorni lavorativi per tutti

Fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI). In questa regola rientrano anche i contribuenti che, fino allo scorso anno, potevano contare su un’esenzione, come i soggetti che applicano il regime forfettario e quelli che si avvalgono del regime di vantaggio. Tuttavia, resta salvo l’esonero “oggettivo” per le prestazioni sanitarie, per le quali è vietata l’emissione della fattura elettronica.

Per l’emissione della fattura elettronica è possibile utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, come il portale Fatture e Corrispettivi, oppure affidarsi a uno dei numerosi software disponibili sul mercato. La fattura deve essere compilata inserendo il codice corrispondente al regime fiscale adottato, l’eventuale natura dell’operazione nel caso in cui questa non sia soggetta a IVA, e il tipo documento.

La fattura elettronica deve essere emessa nel formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni lavorativi successivi alla data di effettuazione dell’operazione.

La data di effettuazione varia a seconda della natura dell’operazione:

  • cessioni di beni mobili: generalmente coincide con la data di consegna o spedizione del bene;
  • cessioni di beni immobili: solitamente coincide con la data di stipula dell’atto notarile (rogito);
  • prestazioni di servizi: di norma, coincide con la data in cui il servizio viene effettivamente reso o, in assenza di una data certa di prestazione, con la data di emissione della fattura.

Sebbene vi siano adempimenti fiscali per i quali i termini sono prorogati in caso di scadenza in giorni festivi, l’emissione della fattura elettronica non rientra tra questi. Pertanto, anche se il dodicesimo giorno cade in un giorno non lavorativo, la fattura dovrà essere emessa entro tale termine.

È ancora possibile emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione, purché questa sia supportata da un documento che ne attesti l’effettuazione, come un documento di trasporto (DDT).

Nel caso in cui la fattura venga emessa oltre i termini previsti dalla legge, si applica una sanzione amministrativa. Tuttavia, è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di ridurre l’importo della sanzione in base al tempo trascorso prima della regolarizzazione. La riduzione varia in funzione della tempestività con cui il contribuente provvede a sanare l’irregolarità, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Per le fatture elettroniche emesse da contribuenti in regime forfettario o per altre operazioni non soggette, non imponibili o esenti IVA, è dovuta l’imposta di bollo pari a 2 euro, a condizione che l’importo complessivo della fattura superi i 77,47 euro.

Con cadenza trimestrale, i contribuenti troveranno nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate due elenchi:

  1. l’Elenco A, non modificabile, che contiene i dati relativi all’imposta di bollo risultante dalle fatture elettroniche emesse nel trimestre;
  2. l’Elenco B, modificabile, che include le fatture emesse nel trimestre senza l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta, ma per le quali l’imposta è comunque dovuta.

Basandosi su questi elenchi, l’Agenzia calcola l’imposta dovuta per il trimestre di riferimento e ne visualizza l’importo nell’area riservata del portale. Il pagamento può essere effettuato tramite addebito diretto sull’IBAN o tramite modello F24.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il prestatore addebita al cliente l’imposta di bollo dovuta sulla prestazione, tale importo è considerato ricavo o compenso. Di conseguenza, concorre alla determinazione forfettaria del reddito imponibile, soggetto all’imposta sostitutiva.

L’importo del bollo, essendo equiparato a un compenso tassato, rileva anche:

  • ai fini della verifica del limite di accesso o permanenza nel regime forfettario, che è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti;
  • ai fini del calcolo del contributo previdenziale dovuto.

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