Restituzione e rimborso IVA: facciamo chiarezza

Rimborso IVA

In ambito IVA non sono rare le ipotesi in cui occorre affrontare tematiche inerenti alla procedura da adottare in caso di applicazione dell’imposta non dovuta. Le attuali disposizioni normative, infatti, prevedono una specifica procedura che gli operatori economici devono adottare per recuperare l’imposta sul valore aggiunto erroneamente assolta. Ma attenzione: si tratta di una fattispecie diversa dal rimborso dell’IVA. Con questo articolo ti chiarisco che differenza c’è tra restituzione e rimborso dell’IVA e, per entrambe le fattispecie, ti fornirò le necessarie istruzioni operative.

Differenza tra restituzione e rimborso IVA

Per quanto simili possano apparire, il rimborso dell’IVA è una fattispecie del tutto differente dalla restituzione. Su tale aspetto il legislatore, infatti, è stato ben chiaro, al punto da disciplinare i due casi con due diversi articoli. Infatti, mentre il rimborso dell’IVA è disciplinato dall’art. 30 del d.P.R. 633/1972 e la procedura per richiedere il rimborso IVA è particolarmente dettagliata, la restituzione dell’IVA erroneamente versata è regolamentata dal successivo art. 30-ter e, come vedrai, prevede una semplice richiesta all'Amministrazione finanziaria.

Il rimborso IVA è una fattispecie che si verifica quando l’operatore economico si trova di fronte ad una fisiologica eccedenza di imposta determinata dal meccanismo di applicazione del tributo e delle relative detrazioni. In tali condizioni, e nei casi specificamente previsti dalla normativa, l’operatore economico può richiedere il rimborso dell’eccedenza IVA.

Diverso è, invece, il caso della restituzione dell’IVA erroneamente versata. Si tratta, in pratica, dell’imposta il cui versamento eccedente non è dipeso dal meccanismo di applicazione del tributo ma, ad esempio, dall’applicazione dell'imposta ad una operazione che, in realtà, doveva essere esente, non imponibile o esclusa dall’applicazione dell’IVA oppure a seguito dell’applicazione di una aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

Procedura per il rimborso dell’IVA

Il rimborso dell’IVA è disciplinato dall’art. 30 del d.P.R. 633/1972. Le disposizioni vigenti prevedono che qualora dalla dichiarazione annuale risulti che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, sia superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso in particolari ipotesi e comunque in caso di cessazione di attività.

Un po' più antipatica risulta essere la procedura per richiedere il rimborso IVA superiore a 30mila euro ma solo perché occorre un visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

Ipotesi di rimborso dell’IVA

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:

  • quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter;
  • quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
  • quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.

È possibile, inoltre, chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Quello di cui ti ho appena parlato fa riferimento al rimborso IVA annuale. Tieni conto, però, che il legislatore ha previsto anche una particolare procedura per il rimborso IVA trimestrale.

Se devi chiedere un rimborso IVA, per una maggiore comprensione della disciplina e della procedura del rimborso dell’IVA o per un migliore approfondimento dell’argomento ti rimando alla lettura della mia Guida al rimborso dell’IVA.

Procedura per la restituzione dell’IVA

Ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, per ottenere la restituzione dell’IVA, il soggetto passivo deve presentare una domanda all’Amministrazione finanziaria.

È evidente che tale procedura debba essere adottata in tutti quei casi in cui non sia più possibile emettere, da parte dell’operatore economico (cedente o prestatore) la nota di variazione prevista dall’art. 26, c. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972. Ti ricordo, infatti, che qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Tale disposizione, tuttavia, non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Termini di presentazione della domanda di restituzione

La domanda di restituzione dell’IVA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Attenzione, però, perché nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

In questo caso, pertanto, il dies a quo per la domanda di restituzione non coinciderà più con la data del versamento dell’IVA non dovuta, bensì con quella (successiva) in cui è avvenuta la restituzione al cessionario o committente dell’imposta a lui addebitata in fattura in via di rivalsa.

Inapplicabilità della restituzione dell’IVA

La disciplina della restituzione dell’IVA non può essere applicata, ai sensi del terzo comma dell’art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Approfondimento IVA

L’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dal d.P.R. 633/1972. Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte, modificando articoli e adattandoli alle disposizioni comunitarie che di volta in volta sono state approvate. È, quindi, un argomento di strettissima attualità e in continua evoluzione. Per questo motivo ti suggerisco di tenere sulla tua scrivania il libro che ho scritto sull’IVA. Si intitola Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali e contiene tutte le più importanti novità sia in ambito nazionale che comunitario (presupposti dell’IVA, IVA a esigibilità differita, IVA per cassa, dichiarazione IVA), con una spiegazione semplice e chiara.

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