
Le vacanze scolastiche sono giĂ iniziate (per qualcuno stanno per cominciare) e in tanti, soprattutto i precari della scuola o gli insegnanti con contratto di supplenza (molti dei quali vedranno scadere il proprio contratto al 30 giugno 2025), si chiedono quando potranno percepire la NASpI, la misura di sostegno al reddito per i disoccupati, relativa al mese di giugno 2025. I versamenti riguarderanno tutti gli italiani che ne hanno fatto richiesta e che risultano beneficiari. In questo articolo conoscerai il calendario dei pagamenti NASpI relativamente al mese di giugno 2025.
La NASpI è una indennità che spetta a coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, privi di retribuzione o di un compenso derivante da prestazioni di lavoro subordinato o parasubordinato. L’indennità di disoccupazione è erogata mensilmente dall’INPS ai lavoratori e alle lavoratrici che perdono involontariamente il lavoro. Quando si parla di stato di disoccupazione involontaria si fa riferimento alla perdita dell'occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà .
Pertanto, sono beneficiari della NASpI:
- titolari di rapporto di lavoro subordinato;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative;
- artisti con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 240/1984.
Dal 2024, come sottolineato nel messaggio dell’INPS n. 4579/2023, il trattamento spetta anche ai giornalisti che, dopo la riforma dell’INPGI, passano alla gestione dell’Istituto di Previdenza.Â
La NASpI giugno 2025, pertanto, non spetta ai lavoratori che si dimettono, a meno che non vi siano giustificate ragioni, o che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale, fatta eccezione per alcuni casi specifici. Ad esempio, la NASPI spetta alle lavoratrici che hanno dato le dimissioni durante il periodo di maternitĂ , entro il primo anno di vita del bambino, o ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc. Inoltre, dal 2025 la NASpI non spetta in caso di assenza ingiustificata superiore a quindici giorni.Â
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la NASPI spetta solo se è riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
A partire dal 1° marzo 2024 ha preso il via la modalitĂ esclusiva della nuova procedura per la presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL (si veda il messaggio INPS del 23 febbraio 2024, n. 804). La nuova procedura di invio della domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), implementata nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, è diventata in questo modo la modalitĂ esclusiva di presentazione della domanda di indennitĂ NASpI sia per i cittadini che per gli Istituti di Patronato.Â
Il servizio di presentazione della domanda è accessibile direttamente dal sito internet dell'Inps, autenticandosi con la propria identitĂ digitale – SPID livello 2, CNS o CIE. Â
Per richiedere la NASpI sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del calcolo delle 13 settimane, rientrano i contributi obbligatori, figurativi e volontari, con l’esclusione di quelli accreditati per malattia, cassa integrazione straordinaria e periodi di congedo straordinario per assistenza a familiari disabili. La contribuzione utile è anche quella dovuta ma non versata e sono valide tutte le settimane retribuite, purchĂ© risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.Â
La base di calcolo della NASpI è rappresentata dall’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.
Per il 2025, se la retribuzione mensile è inferiore a 1.436,61 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori la NASpI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e tale soglia.
La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metĂ delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi). La misura dell'importo massimo dell'indennitĂ di disoccupazione NASpI per l'anno 2025, come comunicata dall'INPS con messaggio del 29 gennaio 2025, n. 25, è pari a euro 1.562,82. Dopo il primo semestre di fruizione (ovvero dopo otto mesi per gli over 55 alla data di presentazione della domanda), la NASpI si riduce del 3% ogni mese.Â
Se vuoi approfondire questo argomento e conoscere tutti i dettagli sulla NASpI, come funziona, come fare domanda, quali sono i casi di compatibilitĂ e cumulabilitĂ con altre prestazioni, come gestire la NASpI se trovi un nuovo lavoro o se vuoi avviare una tua attivitĂ , ti consiglio di scaricare l’ebook Guida alle indennitĂ di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Si tratta di un testo che ti spiega in modo chiaro e semplice tutto quello che devi sapere sulla NASpI. Potrai scaricarlo subito sul tuo dispositivo e consultarlo quando vuoi.Â
L’indennità di disoccupazione viene erogata mensilmente dall’INPS. Il pagamento dell’indennità NASpI avviene, di norma, con cadenza mensile tramite:
- accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- bonifico presso l'ufficio postale nella provincia di residenza o domicilio del richiedente.
Relativamente alla NASpI giugno 2025, il pagamento potrebbe essere previsto a decorrere da martedì 3 e continuare fino a venerdì 13. Fai attenzione, però, perchĂ© le date effettive di pagamento sono variabili in base al singolo beneficiario ed alle disponibilitĂ finanziarie delle varie sedi territoriali Inps.Â
Puoi controllare il pagamento della NASpI giugno 2025 accedendo al tuo cassetto previdenziale tramite Spid, CIE o CNS. Quindi accedi alla sezione "Prestazione" e, infine, alla voce "Pagamenti".Â
Dallo stesso portale dell’Inps potrai presentare anche la domanda per l’anticipo NASpI. In questo modo otterrai, in soluzione unica, tutto l’importo dell’indennitĂ che avresti ricevuto spalmato in rate mensili. Ricorda, però, che potrai ottenere l’anticipo NASpI solo se è tua intenzione aprire una partita IVA.Â
Infatti, poichĂ© la finalitĂ dell’anticipo NASpI è favorire l’avvio di attivitĂ connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.Â
Merita un doveroso cenno l’ipotesi di compatibilitĂ dell’Assegno di inclusione quando si percepisce la NASpI. Nello specifico, la domanda che si pongono tanti italiani è: chi percepisce la NASpI, può richiedere l’Assegno di inclusione?Â
Sì. L’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento della NASpI, della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) o di altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
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Commenti
Ricordo che, con messaggio n. 4579/2023, l'Inps ha informato che la NASpI spetta anche ai giornalisti che, dopo la riforma dell’INPGI, sono passati alla gestione INPS.
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