Detrazione IVA senza operazioni attive: come funziona e quali sono i requisiti

Detrazione IVA

Per detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertare l’effettiva inerenza dell’operazione rispetto alle finalità imprenditoriali. Tuttavia non è previsto il richiesto svolgimento dell’attività d’impresa. La detrazione dell’imposta, infatti, spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, a condizione che il bene o il servizio acquisito sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero risulti funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Con questo articolo affronto il tema legato alla detrazione IVA senza operazioni attive con particolare riferimento al suo funzionamento e ai requisiti.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 1° giugno 2023, n. 15570, ha offerto interessanti chiarimenti in riferimento ad alcuni aspetti inerenti alla detrazione dell’IVA. In particolare, si fa riferimento ai casi in cui, in assenza di operazioni attive per via dell’avvio di un'attività d'impresa, sia garantito il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive.

Nel definire il caso di specie, i giudici hanno richiamato sentenze analoghe (Cass. Civ. 26689/2022 e 7440/2021) con le quali è stato precisato che in tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia.

Tale orientamento è conforme a quanto interpretato dalla Corte di Giustizia (28 febbraio 1996, in causa C-110/94, Inzo; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-37/95, Ghent Coal; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, Brigitte Breitsohl; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver) secondo cui chi ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo sicché, in tale evenienza, deve essere riconosciuto il diritto di detrarre immediatamente l'IVA dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che si intendono effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa.

L’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale determina l’applicazione del sistema IVA e, pertanto, della detrazione, mentre l'impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l'entità della detrazione iniziale, nonché quella delle eventuali rettifiche, altrimenti si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell'imposta che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la medesima attività.

Non si può, pertanto, escludere la sussistenza del diritto al rimborso dell’IVA per il solo fatto che non siano state compiute operazioni attive senza, tuttavia, accertare in fatto la riconducibilità degli acquisti effettuati, e di cui è chiesto il rimborso ai fini IVA, ad una attività anche meramente preparatoria e strettamente connessa con lo svolgimento dell’attività economica dell’impresa.

Tuttavia, al fine di accertare la natura preparatoria e, quindi, funzionale all’attività di impresa, non può essere ritenuta sufficiente una intenzione che si articoli sul piano meramente oggettivo o dei propositi. Infatti, occorre che l’intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalità fraudolente o abusive.

A tal proposito viene chiarito che, se da un lato sono irrilevanti i risultati dell’attività economica (di modo che sull’esistenza del diritto non è destinato a incidere il mancato utilizzo del bene), deve essere comunque accertato che il mancato utilizzo sia indipendente dalla volontà del soggetto passivo che ha acquistato il bene.

Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione IVA, il bene o il servizio acquisito:

  • può non essere inserito immediatamente nel ciclo produttivo;
  • deve essere necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione.

Il mancato utilizzo del bene deve essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente.

La detrazione IVA, quindi, può essere applicata anche in assenza di operazioni attive purché il bene o il servizio acquisito sia necessario all’organizzazione dell’impresa e funzionale all’iniziativa economica programmata. Inoltre, la detrazione può essere applicata anche per le attività di carattere preparatorio. A fronte di tale sentenza emerge la necessità di approfondire gli aspetti legati al concetto di inerenza dell'imposta. Si tratta di un principio fondamentale che, in sua assenza, si ravvisa l'indetraibilità dell'imposta.

Trovi un interessante approfondimento sull’inerenza dell’IVA nel libro Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali grazie al quale potrai conoscere come sia inerente all’esercizio d’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità anche le attività meramente preparatorie, purché però il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, e senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente.

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