Normativa IVA nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi

Normativa IVA

Uno dei principali obiettivi del Trattato della Comunità Economica Europea è stato quello di instaurare un mercato comune che avrebbe garantito una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo presupponeva l'applicazione negli Stati membri di una normativa che non ostacolasse la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune. Si è pensato, pertanto, di istituire l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto da applicare nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi, indipendentemente dal numero delle transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione.

Disciplina e normativa IVA

In Italia, la normativa dell'IVA è stabilita dal d.P.R. 633/1972 che impone l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto calcolata sul prezzo del bene o del servizio. Il tributo è deducibile fino al momento della vendita al consumatore finale. Si parla, pertanto, di deduzione di imposta da imposta ossia di un meccanismo che prende in considerazione una serie di operazioni avvenute in un certo periodo di tempo deducendo l'imposta pagata a monte dall'imposta dovuta sui ricavi.

IVA nelle cessioni di beni

La prima categoria di operazioni assoggettata a IVA è la cessione di beni. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. È considerata cessione anche il prelievo dei beni da parte dell'imprenditore per i bisogni propri e della propria famiglia nonché per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sono imponibili all'IVA anche le cessioni a titolo gratuito eccetto quelle che, all'interno di determinati limiti di valore, non abbiano ad oggetto beni la cui produzione o il cui commercio non rientri nella specifica attività dell'impresa. Nello specifico sono imponibili le cessioni gratuite di beni in genere ad eccezione dei seguenti:

  • beni la cui produzione o il commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, purché il relativo costo unitario non sia superiore a euro 50. Pertanto la cessione in omaggio è imponibile ad IVA qualunque sia il valore del bene se lo stesso costituisce oggetto dell'attività propria del medesimo soggetto mentre, normalmente, la cessione è assoggettata a imposta solo se il costo unitario del bene supera euro 50. Con il termine attività propria dell'impresa si deve intendere ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa con la sola eccezione di quelle attività che risultano svolte non in via principale;
  • beni per i quali, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, non sia stata operata la detrazione dell'imposta.

Nelle cessioni gratuite di campioni è necessario che, sull'involucro del campione, sia apposta in modo visibile e indelebile la dicitura campione gratuito non commerciabile.

Costituiscono cessioni di beni anche le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo ed oggetto nonché le assegnazioni e analoghe operazioni ad associati o partecipanti fatte da altri enti privati o pubblici diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica.

È esclusa dal campo di applicazione dell'IVA la cessione di aziende o di rami di azienda.

IVA nelle prestazioni di servizi

In ambito comunitario, tutte le operazioni che non costituiscono cessione di beni sono considerate prestazioni di servizi. Fra i contratti che risultano essere fonti di prestazioni di servizi è bene evidenziare i seguenti:

  • contratto d'opera: un soggetto si obbliga a compiere un'opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • appalto: un soggetto si assume, a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In tali contratti, ove non diversamente concordato tra le parti, la materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore;
  • trasporto: un soggetto vettore si obbliga, dietro un compenso, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro;
  • mandato: un soggetto si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto;
  • spedizione: è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio o per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie;
  • agenzia: un soggetto assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un altro soggetto e dietro un compenso, la conclusione di contratti in una determinata zona;
  • mediazione: il mediatore mette in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare senza essere legato da alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza;
  • deposito: un soggetto riceve da terzi una cosa mobile con obbligo di custodirla e restituirla in natura.

Adempimenti IVA

Il citato d.P.R. 633/1972 disciplina tutte le regole che il legislatore interno ha stabilito in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli adempimenti sono molteplici e di grande importanza. In questo articolo ti ho dato qualche cenno in merito alla normativa IVA nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi. Ma è evidente che la normativa non si limiti sono a questo.

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