
La legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Governo affinché fosse adottato un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione. Ai fini dell’adempimento normativo, è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che, oltre ad attuare norme finalizzate a consentire la semplificazione fiscale, ha introdotto lo strumento della dichiarazione dei redditi precompilata.
La disposizione prevede che l’Agenzia delle entrate renda disponibili, a ciascun contribuente titolare di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. La dichiarazione contiene tutti i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati e può essere modificata con ulteriori valori oppure può essere accettata nel modo in cui viene proposta. L’intervento del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha esteso la dichiarazione precompilata anche ai professionisti.
La riforma del fisco
Nel 2014 è partita una importante revisione del sistema fiscale finalizzata, tra l’altro, a:
- uniformare la disciplina concernenti le obbligazioni tributarie;
- semplificare gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti;
- revisionare gli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento.
Regole generali per il 730 precompilato
Il modello 730 precompilato si compila tramite il sito dell’Agenzia delle entrate. Se il modello 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente può accettarlo senza modifiche. Se alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente può fare modifiche o integrazioni aggiungendo, ad esempio, eventuali oneri detraibili non indicati. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato all’Agenzia delle entrate tramite la medesima piattaforma che rilascerà ricevuta di avvenuta presentazione.
Il principale vantaggio del modello 730 precompilato è legato ai controlli: se il modello viene presentato senza modifiche, non saranno effettuati controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
Dichiarazione dei redditi precompilata
A decorrere dal 2015 è stata introdotta la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta di uno strumento messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate contenente i dati e le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria nonché i dati che i soggetti terzi hanno trasmesso all’amministrazione finanziaria e i dati contenuti nelle certificazioni uniche (di cui all’art. 4, c. 6-ter del d.P.R. 322/1998).
In pratica, l’Agenzia delle entrate riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata. A tal proposito, il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 pone specifici obblighi di comunicazione verso taluni soggetti terzi. In particolare, si ricorda:
- trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta;
- trasmissione dei dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.
Tale disposizione ha, quindi, innovato e rivoluzionato l’iter procedurale per la dichiarazione dei redditi. Da questo momento, infatti, non sono più i contribuenti a trasmettere i dati all’Agenzia delle entrate ma è quest’ultima che li propone ai contribuenti, i quali potranno accettarli o rettificarli.
Chi può utilizzare la dichiarazione precompilata
Dal 2015, da dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione dei titolari di lavoro dipendente e assimilati. A decorrere dal 2024, è stata estesa anche ai titolari di redditi differenti da quelli precedentemente indicati.
Apertura della piattaforma di dichiarazione precompilata
Lo strumento della dichiarazione dei redditi precompilata 2025 è stato reso disponibile a partire dal 30 aprile 2025. Dal 15 maggio, invece, è possibile modificare e inviare il modello di dichiarazione.
La disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata è resa al contribuente:
- direttamente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale al quale è conferita apposita delega;
- tramite un centro di assistenza fiscale;
- tramite un consulente del lavoro o un dottore commercialista.
Per visualizzare il proprio modello 730 precompilato, pertanto, occorre entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate tramite Spid. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
Il contribuente in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 può scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. La versione semplificata non richiede la conoscenza di quadri, righi e codici e nel 2024 è stata scelta da oltre metà della platea.
Soggetti destinatari
La dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730 nonché, come da disposizione prevista dall‘articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, agli imprenditori e ai professionisti.
Dati contenuti nella dichiarazione precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata contiene i redditi prodotti nell’anno precedente. I dati, tuttavia, possono anche non essere completi. Il contribuente, pertanto, deve modificare la dichiarazione precompilata indicando correttamente dati e informazioni mancanti oppure accettarla esattamente nel modo in cui viene proposta.
Più in particolare, l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente può accettarlo senza modifiche. Il legislatore ha previsto un trattamento di favore verso quei contribuenti che accettano, senza modifiche, i dati contenuti nella dichiarazione precompilata verso i quali non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati in dichiarazione precompilata forniti da soggetti terzi fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Tale limite ai poteri di controllo vale anche per le dichiarazioni precompilate presentate con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta ma limitatamente ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, che non risultano modificati.
Se alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente può fare modifiche o integrazioni, aggiungendo eventuali oneri detraibili o deducibili oppure le spese mediche. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti di questi ultimi, anche in riferimento ai dati relativi a oneri, forniti da terzi, indicati in dichiarazione. Resta, comunque, a carico del contribuente il pagamento di eventuali maggiori imposte e interessi. Inoltre, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.
Il controllo formale non è altresì effettuato né è richiesta la conservazione della documentazione, in caso di presentazione di dichiarazione precompilata con modifiche, mediante CAF o professionista, limitatamente ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificate.
Spese precompilate
Le spese sanitarie inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata provengono dal Sistema Tessera Sanitaria. Si tratta, più nel dettaglio, dei dati relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico (ticket per acquisto farmaci, prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, farmaci, dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, prestazioni sanitarie, spese agevolabili a determinate condizioni quali protesi, cure termali o prestazioni di chirurgia estetica) nonché a eventuali rimborsi erogati.
Fra gli altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi precompilata rientrano anche le spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari, le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini e comunicate dagli amministratori di condominio.
Rientrano ancora gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.
Scadenza presentazione dichiarazione precompilata
La dichiarazione precompilata 2025 è presentata entro il 30 settembre 2025:
- all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
- al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- a un CAF o a un professionista abilitato (consulente del lavoro o dottore commercialista).
Dichiarazione congiunta
I coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. La dichiarazione congiunta è, quindi, un diritto di tutte le coppie coniugate al momento della presentazione del modello stesso. Il vantaggio della dichiarazione congiunta è che i redditi rimangono, comunque, distinti ma il datore di lavoro del primo coniuge funge da sostituto d’imposta anche per il secondo.
La scelta della dichiarazione congiunta si esprime selezionando l’apposita opzione presente sul frontespizio del modello. Il coniuge lavoratore che si avvale del sostituto d’imposta e che, quindi, riceverà eventuali conguagli in busta paga deve barrare le caselle:
- Dichiarante;
- Dichiarazione congiunta.
Il secondo coniuge deve barrare la casella:
- Dichiarazione congiunta.
Conguaglio tramite datore di lavoro
Con il modello 730 precompilato gli eventuali crediti verranno corrisposti celermente mentre, in caso di imposte da versare, l’addebito avverrà sulla propria retribuzione. Se lo stipendio (o la pensione) risulta insufficiente, la parte residua, maggiorata di interessi mensili dello 0,40%, sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. È facoltà del contribuente chiedere di distribuire le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione stessa.
Il conguaglio (sia a debito che a credito) della dichiarazione dei redditi precompilata avviene tramite il datore di lavoro. Il 730 precompilato, infatti, produce il modello 730-4 che contiene il risultato contabile della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione questo modello in via telematica ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) affinché possano procedere con l’addebito o l’accredito al lavoratore dell’importo derivante dalla dichiarazione dei redditi.
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- locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici;
- bed & breakfast, ossia una struttura ricettiva a conduzione e organizzazione familiare che fornisce al proprio ospite il servizio di alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare in cui dimora il proprietario;
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