Fatture: normativa aggiornata 2021

Fatturazione elettronica

La normativa, aggiornata al 2021, prevede che al momento della prestazione di un servizio o della cessione di un bene da parte di un soggetto passivo IVA si debba emettere fattura nei confronti dell’acquirente. L’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 come modificato dal D.Lgs. 30 aprile 2019, n. 34, prevede, infatti, che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio è tenuto ad emettere la relativa fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella.

Elementi della fattura

La fattura deve essere datata e numerata per anno solare e deve contenere la ragione sociale ovvero il nome e il cognome del soggetto cedente o prestatore e del cessionario o committente, il domicilio e la partita IVA dell’emittente e del ricevente; la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti; la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; il corrispettivo e la determinazione della base imponibile; eventuali sconti o abbuoni; l’aliquota IVA applicata e il relativo ammontare.

Emissione della fattura

Per fattura elettronica si intende, ai sensi del secondo periodo, primo comma, art. 21 del d.P.R. 633/1972, la fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. L'emissione della fattura elettronica è subordinata ad una serie di regole, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di pesanti sanzioni. A tal proposito ti suggerisco di leggere la Guida alla fatturazione elettronica tra privati per conoscere tutti gli obblighi a carico delle imprese nelle operazioni B2B, B2C e B2PA.

La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tuttavia:

  • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
  • per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
  • per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  • per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In riferimento alla definizione di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 633/1972, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, ad eccezione delle vendite con riserva di proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Mancata emissione della fattura

Come scrivo nel libro intitolato Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali, al quale ti rimando per più ampi approfondimenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto costituito, e diventa un documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa.

La mancata emissione della fattura costituisce illecito tributario ed è punita, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 471/1997, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una sanzione che può arrivare anche al 180% dell'imposta.

Reverse charge

Esistono operazioni in cui, a fronte di particolari ipotesi di prestazioni o cessioni di beni effettuate da soggetti passivi residenti, il pagamento dell'imposta è tenuto dal soggetto cessionario. Si tratta di quelle operazioni che prendono nome di reverse charge. In questi casi la fattura è emessa dal cedente senza addebito dell'imposta e con l'annotazione inversione contabile e il riferimento della norma di cui all'articolo 17 del d.P.R. 633/1972 come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

È compito, quindi, dell’acquirente provvedere a integrare la fattura ricevuta con l'indicazione della aliquota e della relativa imposta e poi registrarla nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti.

Il reverse charge è un argomento particolarmente complesso e abbastanza ampio. Ma è necessario conoscerne a fondo la tematica per evitare di commettere errori. Ti suggerisco, pertanto, di leggere l'ebook dal titolo Reverse charge all'interno del quale troverai indicate le nuove tipologie di operazioni assoggettate a inversione contabile.

Ti riepilogo, in sintesi, i casi in cui va adottato il reverse charge, come previste dal sesto comma del citato art. 17 del d.P.R. 633/1972: 
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
d) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24);
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a). 

Tieni conto, infine, che tali disposizioni si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

Per approfondire

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