Come aprire un affittacamere in Sicilia

Affittacamere in Sicilia

L’apertura di un affittacamere in Sicilia può essere un’opportunità emozionante e gratificante ma richiede una pianificazione accurata e la comprensione di alcune procedure amministrative specifiche. In questa guida ti indicherò i passi chiave per avviare con successo il tuo affittacamere in Sicilia, una delle regioni più affascinanti e turistiche d’Italia.

Le strutture ricettive in Sicilia

Le attività ricettive in Sicilia offrono servizi per l’ospitalità a chi viaggia o cerca un alloggio temporaneo. Questi servizi possono includere il pernottamento, la colazione, la ristorazione, il benessere, il congresso e altre attività complementari. L’attività ricettiva si svolge in diverse tipologie di strutture, come affittacamere, alberghi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici, ecc. Si tratta di strutture che devono rispettare gli standard qualitativi minimi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

In particolare, in Sicilia le regole da rispettare in materia di turismo sono dettate dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. La normativa in commento definisce strutture ricettive gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Classificazione degli affittacamere in Sicilia

Gli affittacamere in Sicilia sono considerate aziende ricettivo-alberghiere. Infatti, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, rientrano fra le aziende ricettivo alberghiere le seguenti strutture:

  • alberghi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabiliti o in parti di stabile;
  • motel: sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante;
  • villaggi-albergo: sono alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati;
  • residenze turistico-alberghiere: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;
  • campeggi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico;
  • villaggi turistici: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento;
  • agriturismi: sono fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli;
  • affittacamere: sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari;
  • case ed appartamenti per le vacanze: sono immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;
  • case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
  • ostelli per la gioventù: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani;
  • rifugi alpini: sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, sono comprese nell’impresa alberghiera le aziende turistiche residenziali con attività recettiva aperta al pubblico anche in permanenza a rotazione, a gestione unitaria.

Classificazione degli affittacamere in Sicilia

La classificazione degli affittacamere in Sicilia avviene attraverso una delibera del consiglio di amministrazione dell’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico, che è l’ente responsabile della promozione e dello sviluppo del turismo nella provincia. I requisiti per la classificazione possono variare e coprire diversi aspetti, come la qualità delle strutture, i servizi offerti, la sicurezza e l’igiene. Ad esempio, potrebbero essere richiesti determinati comfort nelle camere, una pulizia regolare, la presenza di personale qualificato e il rispetto di norme igieniche e di sicurezza.

La classificazione è un modo per garantire ai turisti un livello minimo di qualità e sicurezza durante il loro soggiorno negli affittacamere. Inoltre, può essere utilizzata come strumento di marketing per gli affittacamere, poiché una classificazione più alta può essere un indicatore di qualità e comfort, incoraggiando potenziali ospiti a scegliere quelle specifiche strutture.

La classificazione degli affittacamere in Sicilia ha validità per un quinquennio. Questo significa che ogni cinque anni le strutture devono rinnovare la loro classificazione, presentando una comunicazione e rispettando i requisiti minimi stabiliti dalla Regione. In particolare, i titolari della licenza d’esercizio di affittacamere ubicati in Sicilia o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell’anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione.

Avvio dell’attività di affittacamere

Quando un imprenditore desidera aprire un affittacamere in Sicilia e ottenere la sua classificazione, è tenuto a presentare una denuncia dei requisiti della struttura ricettiva alle autorità competenti. Questo processo è essenziale per garantire che la struttura soddisfi gli standard stabiliti per offrire un servizio di qualità e sicuro agli ospiti.

La denuncia dei requisiti è un atto formale mediante il quale l’imprenditore fornisce alle autorità tutte le informazioni necessarie sulla struttura, dimostrando che essa rispetta i criteri previsti per l’apertura e la gestione di un affittacamere. Questi requisiti possono riguardare diversi aspetti, tra cui:

  • struttura e sicurezza: descrizione dettagliata della struttura, la sua conformità alle norme di sicurezza e ai regolamenti edilizi, nonché la presenza di eventuali servizi di emergenza;
  • servizi offerti: elenco dei servizi forniti agli ospiti, come la disponibilità di camere con servizi igienici, la connessione Internet, l’aria condizionata, il riscaldamento e altri comfort;
  • personale e qualifiche: dettagli sul personale impiegato e le relative qualifiche, se necessario. Ad esempio, la presenza di personale qualificato per la reception o il servizio di pulizia;
  • normative locali e nazionali: conformità alle normative locali e nazionali relative all’ospitalità turistica, inclusi aspetti fiscali e amministrativi;
  • accessibilità: considerazioni sull’accessibilità della struttura, ad esempio, se è accessibile per persone con disabilità.

Una volta presentata la denuncia dei requisiti, le autorità competenti esamineranno la documentazione fornita e procederanno alla classificazione della struttura in base a tali criteri. Ottenere la classificazione è fondamentale per operare legalmente e per garantire ai potenziali ospiti che la struttura offre un servizio di qualità conforme agli standard stabiliti. Infatti, il soggetto che esercita l’attività di affittacamere senza avere preventivamente presentato la denuncia dei requisiti e ottenuto la classificazione della struttura è punito con sanzione amministrativa. La classificazione degli affittacamere in Sicilia è, quindi, obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.

Il provvedimento di classificazione viene adottato dal consiglio di amministrazione dell’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per territorio, ovvero l’ente pubblico che si occupa di promuovere e sviluppare il turismo nella provincia di riferimento. Il consiglio di amministrazione ha il compito di valutare la domanda di classificazione presentata dal titolare dell’affittacamere, verificando che la struttura possieda i requisiti previsti dalla normativa regionale e deve esprimere il proprio parere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Se il consiglio di amministrazione non provvede alla classificazione entro il termine stabilito, il titolare dell’affittacamere può rivolgersi all’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ossia il rappresentante politico della Regione Siciliana che ha la competenza sulle materie relative al turismo, alle infrastrutture e ai servizi di trasporto. L’Assessore regionale, su richiesta dell’interessato, può intervenire in sostituzione del consiglio di amministrazione e adottare il provvedimento di classificazione in via definitiva.

L’obbligo di esporre in modo ben visibile il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato a un affittacamere è una misura fondamentale per garantire trasparenza e chiarezza nei confronti degli ospiti. Questo requisito è parte integrante del sistema di classificazione delle strutture ricettive. L’esposizione del segno distintivo all’esterno e all’interno della struttura fornisce agli ospiti un immediato riconoscimento del livello di comfort e del servizio offerto dall’affittacamere. Ciò consente loro di fare scelte informate e di avere aspettative chiare riguardo al tipo di esperienza che potranno attendersi durante il soggiorno.

Il soggetto che si attribuisce una classifica o la denominazione di affittacamere in assenza di autorizzazione della Regione Siciliana è punito con sanzione amministrativa.

Gestione e amministrazione dell’affittacamere in Sicilia

In Sicilia, il soggetto che intenda esercitare l’attività di affittacamere deve rispettare alcuni requisiti e obblighi previsti dalla normativa regionale. Tra questi, si richiama l’obbligo di comunicare all’Agenzia per la Promozione Turistica della Sicilia (AAPIT) le tariffe e l’apertura annuale o stagionale della propria struttura.

Questa comunicazione deve avvenire entro il 1° marzo di ogni anno e serve a garantire la trasparenza dei prezzi e la qualità dei servizi offerti agli ospiti, oltre a consentire alla Regione di monitorare il flusso turistico.

Nel contesto dell’apertura stagionale di un affittacamere in Sicilia, il titolare è tenuto a comunicare all’AAPIT (Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico), almeno tre mesi prima, sia la data di apertura che quella di chiusura della struttura. Questo procedimento è parte integrante del processo amministrativo che regola le attività turistiche e ricettive nella regione siciliana.

La comunicazione preventiva di queste date è finalizzata a consentire alle autorità locali di avere un quadro chiaro e organizzato delle attività turistiche nella zona. Questo tipo di regolamentazione, infatti, è utile per diversi motivi:

  • pianificazione del turismo locale: permette alle autorità di pianificare in modo più efficace le attività turistiche locali, garantendo una distribuzione equilibrata e gestibile delle risorse durante la stagione turistica;
  • monitoraggio delle attività: facilita il monitoraggio delle attività ricettive da parte delle autorità, contribuendo a garantire che tutte le strutture rispettino le norme e i requisiti stabiliti per il settore turistico;
  • gestione delle risorse pubbliche: aiuta nell’allocazione e nella gestione delle risorse pubbliche, come i servizi di sicurezza, trasporto pubblico, pulizia delle aree turistiche per soddisfare le esigenze della stagione turistica;
  • informazione ai clienti: fornisce chiarezza e trasparenza ai potenziali ospiti, consentendo loro di pianificare le loro visite in anticipo, conoscendo le date di apertura e chiusura dell’affittacamere.

Inoltre, questo processo consente di mantenere un controllo più efficace sulle attività turistiche stagionali, contribuendo a preservare le risorse naturali e culturali della regione e a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile nel lungo termine.

L’apertura degli affittacamere stagionali in Sicilia è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

Contributi agli affittacamere in Sicilia

la Regione Siciliana può concedere agli affittacamere operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35% della spesa relativa alla ristrutturazione e all’adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonchè per la costruzione di nuove strutture ricettive.

La possibilità della Regione Siciliana di concedere il contributo relativo alla ristrutturazione e all’adeguamento delle strutture degli affittacamere è una misura che mira a promuovere la sicurezza, l’igiene e lo sviluppo delle attività ricettive nella regione. Questa iniziativa è parte di politiche governative volte a sostenere il settore turistico e incentivare gli operatori a migliorare la qualità delle loro strutture.

Il contributo è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di 5.164 euro per camera o equivalente. Ad esempio, per una struttura che prevede la realizzazione di 10 camere, il contributo massimo ammissibile è di 51.640 euro.

Il contributo è concesso nel rispetto delle seguenti priorità:

  • ristrutturazione e adeguamento: il contributo è concesso per la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture ricettive già esistenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di renderle più accessibili alle persone con disabilità;
  • nuove costruzioni: il contributo è concesso per la costruzione di nuove strutture ricettive, al fine di ampliare l’offerta turistica.

Per poter accedere al contributo occorre presentare una domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta e la conformità dell’intervento alle norme vigenti.

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