Come aprire una Sas

Aprire una Sas
La società in accomandita semplice (Sas) costituisce una variante del tipo normativo della società in nome collettivo e, per il suo modello semicapitalistico, segna il passaggio tra la categoria delle società di persone e quelle delle società di capitali. Ai sensi dell'articolo 2249 c.c. è un tipo di società di lucro. La Sas prevede un duplice regime di responsabilità dei soci: i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Categorie di soci

Caratteristica della società in accomandita semplice è la presenza di due categorie di soci, che si distinguono innanzitutto per il diverso regime di responsabilità:
  • soci accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo e amministrano la società;
  • soci accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita, non possono compiere atti di gestione né trattare o concludere affari in nome della società. Tale divieto viene anche detto divieto di immistione o divieto di ingerenza (si veda l'art. 2320 c.c.). Il socio accomandante che contravviene al divieto di immistione diventa solidalmente e illimitatamente responsabile verso terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Costituzione della società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice agisce sotto una ragione sociale che è, normativamente, vincolata in conformità al principio di verità. La ragione sociale deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari e deve contenere l'indicazione di società in accomandita semplice. Tale formula è tassativa. In questo modo i soggetti terzi sono messi nelle condizioni di conoscere immediatamente le condizioni di uno dei soci che rispondono illimitatamente alle obbligazioni sociali.

Il commentario del codice civile a cura di Daniele U. Santosuosso, ricorda che il nome dell'accomandatario comprende il nome e il prenome a cui la persona fisica abbia diritto. È, pertanto, escluso che il socio possa comparire con la sigla o con lo pseudonimo mentre il prenome potrebbe essere inserito in forma abbreviata, anche con la sola iniziale.

Qualora un socio accomandante acconsenta all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale, perde il beneficio della responsabilità limitata e diviene, pertanto, solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali nei rapporti esterni, fermo restando il beneficio della responsabilità limitata nei rapporti con gli altri soci.

Il codice civile stabilisce che alla società in accomandita semplice si applichino le norme previste per la società in nome collettivo, salvo che sia disposto diversamente. La società è iscritta nel registro delle imprese, diversamente la società è detta irregolare e i rapporti tra la società e i terzi sono sottoposti alla disciplina della società semplice.

La mancata indicazione del tipo societario determina la decadenza del beneficio della limitata responsabilità per l'intera categoria dei soci accomandanti. L'uso indebito della ragione sociale configura un atto illecito dei cui danni può essere chiamata la società ma non i soci accomandanti, non avendo essi violato alcun obbligo particolare.

Società in accomandita semplice irregolare

La Sas irregolare ricorre in caso di mancata iscrizione dell'atto costitutivo nel competente registro delle imprese. Fino a quando non avvenga un'iscrizione tardiva volta alla regolarizzazione della società, questa si trova a poter godere solo della più ridotta autonomia patrimoniale, propria della società semplice.

Atto costitutivo e trasferimento della quota

L'atto costitutivo deve riportare le indicazioni previste per la società in nome collettivo e deve riportare i nomi dei soci accomandanti e accomandatari.

La quota di partecipazione del socio accomandante può essere trasferita per atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Anche nel caso di morte del socio accomandante è previsto che la quota di trasferisca automaticamente agli eredi, senza la necessità di consenso degli altri soci e neppure degli stessi eredi. Per la quota di partecipazione del socio accomandatario valgono, invece, le regole previste per la società in nome collettivo: la quota di partecipazione può essere trasferita solo dopo il consenso di tutti i soci.

Conferimenti

In merito ai conferimenti, il socio accomandante partecipa all'iniziativa economica apportando, di regola, mezzi finanziari. Nulla esclude che l'accomandante conferisca altri tipi di beni nonché la propria opera, nella misura in cui l'acquisizione della sua attività al patrimonio sociale sia reputata conveniente per la società.

Divieto di immistione

L'articolo 2320 del codice civile sancisce il divieto di immistione a carico del socio accomandante. Più nel dettaglio, i soci accomandanti accedono al beneficio della responsabilità limitata sul presupposto normativo che non siano amministratori né possano esserlo, concentrando il potere di gestione dell'impresa in capo ai soli soci accomandatari. È per questo motivo che la condotta del socio accomandante che intervenga attivamente nella gestione della società appare suscettibile di alterare il corretto funzionamento del principio della organizzazione corporativa, contraddicendo lo stesso presupposto della responsabilità limitata di tale categoria di soci.

Sono, tuttavia, previste quattro eccezioni:
  • possono compiere attivi di amministrazione o di rappresentanza in forza di una procura speciale per singoli affari;
  • possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori;
  • se l'atto costitutivo lo consente, possono fornire autorizzazioni e pareri per determinate operazioni;
  • se l'atto costitutivo lo consente, possono compiere atti di ispezione e sorveglianza.
La violazione del divieto di immistione produce conseguenze sia in termini negoziali che sul beneficio della responsabilità limitata. Si profila, inoltre, la possibilità dell'esclusione dell'accomandante.

L'atto di immistione, inoltre, comporta a carico dei soci accomandanti l'assunzione di responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, al fine di evitare che i soggetti che corrono un rischio limitato possano interferire nella gestione sociale, non adottando l'opportuna prudenza.

Scioglimento della società

La compresenza di entrambe le categorie di soci, costituisce tratto ineludibile della società in accomandita semplice, al punto che il venir meno di una delle due categorie di soci comporta, come previsto dall'articolo 2323 del codice civile, lo scioglimento della società. Dunque, se la società in accomandita semplice conserva una pluralità di soci appartenenti ad una sola categoria, la società non può proseguire la propria attività. Più nel dettaglio, la società in accomandita semplice si scioglie se vengono a mancare tutti i soci accomandanti o tutti i soci accomandatari e, entro sei mesi, non viene ricostruita la pluralità di categorie di soci.

Bibliografia

Guida all'avvio di un'impresa di Nicola Santangelo, Fisco e Tasse - Maggioli (2020)
Impresa e diritto di Luciano Quattrocchio e Bianca Maria Omegna, Giappichelli Editore (2015)
Delle società - Dell'azienda - Della concorrenza, artt. 2247-2378 - vol. I a cura di Daniele U. Santosuosso, UTET Giuridica (2015)

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