Guida al diritto annuale camerale

Diritto camerale
Le camere di commercio italiane svolgono una funzione di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. A fronte di ciò, le imprese iscritte al registro delle imprese corrispondono il diritto annuale. E proprio il diritto annuale camerale è l’oggetto di approfondimento di questo articolo. Leggendo questo articolo conoscerai i requisiti oggettivi e soggettivi (anche in riferimento a imprese individuali, società, cooperative, start-up innovative, incubatori nonché in caso di fallimento, di imprese in amministrazione straordinaria e di trasferimento di sede), la misura del diritto camerale per il 2022, le modalità di calcolo e di pagamento, le scadenze e i rischi cui vai incontro qualora fossi inadempiente. Infine ti parlerò anche di compensazione e di rimborso del diritto camerale.

Se sei un imprenditore questa guida ti aiuterà a quantificare l'importo da versare alla camera di commercio e a tenere bene a mente le scadenze; se, invece, stai per avviare una nuova impresa potrai approfondire le tue conoscenze leggendo la mia Guida all'avvio di un'impresa, un ebook che ti fornirà un quadro completo su tutti gli adempimenti (e, quindi, non soltanto in riferimento al registro imprese) da attuare per l'avvio di un'impresa.

Diritto annuale

Le camere di commercio sono finanziate tramite la corresponsione di un diritto annuale. Il diritto annuale è dovuto, ai sensi dell’art. 18, legge 29 dicembre 1993, n. 580, da parte delle imprese iscritte al registro delle imprese. Si tratta, pertanto, di un tributo che i soggetti iscritti al registro delle imprese devono versare annualmente alla camera di commercio della provincia in cui ha sede la propria impresa ovvero l’unità locale.

Per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo–gestionale che, in genere, si trova in un luogo diverso della sede e nel quale l’impresa svolge con stabilità una o più attività economiche. L’unità locale è dotata di autonomia e degli strumenti necessari per conseguire finalità produttive o una fase intermedia quale: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali agenzie, ecc.

Requisiti soggettivi

Sono tenute al pagamento del diritto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese nonché quelle iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Soggetti esclusi

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12 dell’anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa;
  • le imprese individuali cessate entro il 31/12 dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dal 1° gennaio 2004) entro il 31/12 dell'anno precedente.

Fallimento

Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa (art. 4, c. 1, D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

A norma del combinato disposto degli artt. 349, c. 1, e 389, c. 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 15 luglio 2022, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Imprese individuali

Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività (art. 4, c. 2, D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Società

Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale (art. 4, c. 3, D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Cooperative

Le società cooperative cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 4, c. 4, D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Start-up innovative

Le start up innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per cinque anni dalla data di iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese, conseguentemente al mantenimento dei requisiti.

Incubatori

Gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento del diritto annuale per cinque anni dalla data di iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese, conseguentemente al mantenimento dei requisiti, nel caso in cui svolgano servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative in modo esclusivo o attività collaterali strumentali e connesse alla predetta attività principale.

Imprese in amministrazione straordinaria

Le imprese in amministrazione straordinaria, a meno che non venga autorizzato l’esercizio d’impresa, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale camerale (circolare Ministero Attività Produttive n. 546959/2004).

Trasferimento di sede

Quando un’impresa si trasferisce da una provincia ad un’altra, il diritto annuale si versa alla camera di commercio dove l’impresa risultava iscritta alla data del 1° gennaio.

Diritto camerale 2022

Siamo giunti quasi a metà di questa guida al diritto annuale camerale, tra poco ti dirò le misure fisse del diritto per l’anno 2022 e gli scaglioni di fatturato che ti serviranno per determinare l’importo che dovrai versare. Nel frattempo ti suggerisco di ritagliare due minuti per conoscere l’ebook che ho scritto sull’avvio delle imprese. Si intitola Guida all'avvio di un'impresa e può offrirti interessanti spunti di riflessione.

Torniamo a noi e al diritto camerale 2022.

Con nota 22 dicembre 2022, n. 429691, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale 2022. In particolare, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono le seguenti:
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE – Anno 2022
Imprese che pagano in misura fissaSedeUnità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale€ 44,00€ 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria€ 100,00€ 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissaSedeUnità locale
Società semplici non agricole€ 100,00€ 20,00
Società semplici agricole€ 50,00€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001€ 100,00€ 20,00
Soggetti iscritti al REA€ 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria€ 55,00
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2021 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2021, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30 marzo 2009.

Le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli sono le seguenti:
SCAGLIONI DI FATTURATO
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)
ALIQUOTE
Da euroA euro
0100.000€ 200 (misura fissa)
Oltre 100.000250.0000,015%
Oltre 250.000500.0000,013%
Oltre 500.0001.000.0000,010%
Oltre 1.000.00010.000.0000,009%
Oltre 10.000.00035.000.0000,005%
Oltre 35.000.00050.000.0000,003%
Oltre 50.000.0000,001%
(fino ad un massimo di € 40.000)
La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato (€ 200) è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%. Di conseguenza, per le imprese con fatturato fino a 100mila euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro cento.

Anche l’importo massimo da versare per scaglioni di fatturato superiori a euro 50milioni è soggetto alla riduzione del 50%. Di conseguenza, in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20mila euro.

Risulta opportuno evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità di incrementare il diritto annuale nella misura massima del 20% da parte delle camere di commercio.

Calcolo del diritto camerale 2022

Con decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34 è stato stabilito che le camere di commercio percepiscano un diritto annuale a carico delle imprese iscritte e sono state definite le prime misure. Ad oggi, invece, è il Ministro dello sviluppo economico che annualmente (l’art. 9 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 prevede entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo) determina l’importo dovuto in misura fissa (art. 5, c. 1, D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Ai fini del calcolo del diritto dovuto occorre fare riferimento al fatturato inteso come:
  1. per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  2. per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  3. per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  4. per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
Entro il 15 maggio di ogni anno, le camere di commercio provvedono a inviare a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo, al fatturato complessivo del contribuente.

Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

Scadenza diritto camerale 2022

In base a quanto previsto dall’art. 8, c. 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, il diritto è versato in soluzione unica entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte mentre le imprese iscritte o annotate in corso d’anno provvedono al pagamento contestualmente alla presentazione della domanda ovvero con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale deve avvenire in unica soluzione tramite modello F24 compilando la sezione “Imu e altri tributi locali” e indicando i seguenti dati:
  • codice ente/codice comune: la sigla della provincia in ha sede la camera di commercio destinataria del versamento;
  • codice tributo:
    • 3850 per il diritto annuale;
    • 3851 per gli interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale;
    • 3852 per le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale;
  • anno di riferimento: anno l’imposta per cui si riferisce il pagamento;
  • importo a debito: indicare l’importo da pagare.

Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, è possibile effettuare il versamento di quanto dovuto entro i primi trenta giorni dalla scadenza maggiorando il diritto annuale dello 0,40%. Dopo i primi 30 giorni dalla scadenza, ma entro l’anno, si può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

Il diritto annuale non pagato nei tempi e nei modi prescritti sarà oggetto, ai sensi del c. 3, art. 34, Dl 22 dicembre 1981, n. 786, di riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, applicando una sovrattassa del 2% del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Compensazione

Il versamento del diritto annuale può compensare un credito per qualsiasi altro tributo che deve essere versato con il modello F24. Tuttavia, come chiarito dalla Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003 dell’Agenzia delle Entrate, è esclusa la compensazione per i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).

Rimborso diritto camerale

Se l’impresa paga per errore un importo superiore al diritto annuale dovuto, può utilizzare la maggiore somma per compensare un eventuale debito per altri tributi che devono essere versati con il modello F24. In alternativa è possibile richiedere il rimborso del diritto camerale.

Ai sensi del c. 2, art. 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488, le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento.

Più nel dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 10, D.M. 11 maggio 2001, n. 359, coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il medesimo termine.

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