
Il bilancio, per quanto completo ed esaustivo possa essere, non sempre rappresenta la dinamica finanziaria dell’impresa e l’attività di investimento e del funzionamento. Per questo occorre integrarlo con un documento chiamato rendiconto finanziario il cui scopo è quello di riassumere gli impieghi e le fonti di finanziamento. Il documento, divenuto obbligatorio per alcune società nel 2015, può essere redatto seguendo le linee guida fornite dal principio contabile OIC 10.
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Obbligo di redazione del rendiconto finanziario
Il D.Lgs. n. 139 del 2015 ha riformulato l'articolo 2423 del codice civile e introdotto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio di esercizio. Inoltre, dopo l'articolo 2425-bis, il codice civile è stato arricchito dell'articolo 2425-ter secondo cui dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
Obbligo ed esenzione
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. In particolare il rendiconto è obbligatorio per società di capitali e società che redigono il bilancio consolidato mentre sono esonerate le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, le micro imprese e le società di persone.
Forma e contenuto del rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario, la cui forma e contenuto sono previsti dal principio contabile OIC 10, deve evidenziare le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio confrontandole con quelle dell'esercizio precedente. Più nel dettaglio, il rendiconto finanziario deve fornire informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi
Variazione del Capitale Circolante Netto
I Principi Contabili prevedono, fra l’altro, la redazione di un prospetto che rileva la variazione del Capitale Circolante Netto. La variazione può essere calcolata secondo due metodi. Il primo metodo mette a confronto la differenza di capitali permanenti e immobilizzazioni nette di due esercizi differenti:
(Capitale permanente esercizio n – Debiti a breve esercizio n) – (Capitale permanente esercizio n-1 – Debiti a breve esercizio n-1).
Il secondo metodo mette a confronto la differenza tra Attivo circolante e Debiti a breve di due esercizi differenti:
(Attivo circolante esercizio n – Debiti a breve esercizio n) – (Attivo circolante esercizio n-1 – Debiti a breve esercizio n-1).
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