Canone RAI: il modulo per l'esenzione 2023

Canone RAI
Canone RAI

Il canone di abbonamento alla RAI deve essere corrisposto da chiunque abbia un apparecchio televisivo. È addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Anche per il 2023 sono esentati dal pagamento del tributo i soggetti intestatari di utenza elettrica residenziale che non possiedono la televisione, i diplomatici e i militari stranieri e gli over 75. I bed & breakfast che provvedono già al pagamento del canone speciale possono richiedere l'esenzione dal canone ordinario. In tal caso occorre compilare il modulo per presentare la richiesta.

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Soggetto obbligato al pagamento del canone TV è chiunque detenga un apparecchio televisivo. Il canone RAI 2023, stabilito nella misura ordinaria di 90 euro, è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi TV.

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta l'obbligo di pagare il canone RAI speciale. Pertanto i bed & breakfast che installano il televisore in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, non devono corrispondere il canone ordinario, bensì quello speciale. In questo caso, considerato che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Se hai dei dubbi in merito a questa procedura oppure a come gestire canone RAI quando si svolge l'attività di bed & breakfast, puoi fare affidamento al libro Guida alle agevolazioni e al business plan per l'apertura e la gestione di un bed & breakfast.

I soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con reddito non superiore a 8mila euro sono esenti dal pagamento del canone RAI ma devono, comunque, presentare la dichiarazione sostitutiva. La medesima autodichiarazione deve essere presentata dal soggetto titolare di una utenza elettrica che non possiede televisori. La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale.

I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di riferimento;
  • dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata mediante un'applicazione disponibile disponibile sul sito di Agenzia delle entrate oppure in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale - per plico raccomandato senza busta unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento - all'indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

È possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

La presentazione dell'autodichiarazione deve essere compilata sul modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

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