Le dimissioni per giusta causa si hanno quanto il rapporto tra dipendente e datore di lavoro si deteriora a causa di comportamenti gravemente inadeguati da parte del datore stesso. In tali circostanze, il lavoratore può risolvere il contratto lavorativo in presenza di una grave violazione degli obblighi della controparte, tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un solo giorno. Il lavoratore che presenta le dimissioni per giusta causa può richiedere e ottenere il trattamento integrativo NASpI? Te ne parlo in questo articolo.
Cosa sono le dimissioni per giusta causa
Quando il comportamento del datore di lavoro costituisce una seria e intollerabile violazione dei diritti del dipendente o dei termini del contratto di lavoro, il lavoratore può presentare le proprie dimissioni per giusta causa.
Si tratta di situazioni molto gravi che possono essere individuate, a titolo di esempio, nei seguenti atteggiamenti del datore di lavoro:
- omesso versamento (o grave e protratto ritardo) di più di due mensilità;
- omesso versamento dei contributi previdenziali;
- trasferimento non giustificato da ragioni organizzative e produttive;
- molestie sessuali;
- comportamento ingiurioso dei superiori gerarchici;
- richiesta di prestazioni contrarie alla legge, che integrino illeciti civili, amministrativi o penali;
- mobbing o straining;
- vessazioni e maltrattamenti sul luogo di lavoro;
- adibizione a mansioni di rango inferiore rispetto alla qualifica contrattuale (demansionamento);
- svuotamento delle mansioni attribuite al dipendente che così viene costretto a una forzata inattività, con conseguente pregiudizio alla propria professionalità;
- reiterata negazione delle ferie e dei riposi, con conseguente situazione stressogena o sindrome di burnout;
- mancata attuazione degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro.
A differenza delle tradizionali dimissioni, nelle dimissioni per giusta causa il lavoratore non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso.
Come presentare le dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa sono precedute da una comunicazione formale al datore di lavoro tramite raccomandata o PEC nella quale sono indicati i motivi della decisione e gli episodi che hanno portato alla decisione di rassegnare le dimissioni.
Dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare il fenomeno delle cd. “dimissioni in bianco”, le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica. Quindi, per rendere effettive le dimissioni, occorre presentare la comunicazione telematica di dimissioni tramite la piattaforma del Ministero.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE ma è possibile rilasciare delega a patronati, commercialisti, sindacati, consulenti del lavoro e commissioni di certificazione.
Dimissioni per giusta causa e trattamento NASpI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
I destinatari della NASpI sono, fra l'altro, i lavoratori dipendenti (fatta eccezione per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) a condizione che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Tuttavia, la normativa ammette anche alcune eccezioni stabilendo che la domanda di NASpI possa essere presentata, non solo nelle ipotesi di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa può presentare la domanda di NASpI tramite il sito dell’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavoro. La prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
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